


Il TFR, anche in caso di rapporto di agenzia, deve essere tassato nello Stato in cui il contribuente era residente durante la sua attività lavorativa, anche se successivamente si è trasferito all’estero con iscrizione all’AIRE.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 12 del 28 gennaio 2025, esprimendo un parere in merito alla tassazione italiana del TFR relativamente ai trasferimenti all’estero, nel caso specifico in Grecia.
Secondo le Entrate, infatti, la ritenuta applicata all’indennità di fine rapporto deve essere versata in Italia anche da parte di un pensionato che, dopo la fine del rapporto di agenzia, ha trasferito la residenza in Grecia iscrivendosi all’AIRE.
In base alle regole relative alla convenzione Italia-Grecia contro la doppia imposizione, infatti, la tassazione deve avvenire solo in uno dei due Paesi, tuttavia è necessario prendere come riferimento lo Stato in cui il beneficiario del TFR era residente durante l’attività lavorativa.
Le indennità corrisposte all’Istante – si legge nel parere della AdE – devono essere soggette a tassazione esclusiva nello Stato di residenza al momento dello svolgimento del rapporto di lavoro e di maturazione delle medesime, ossia in Italia.
Da qui il calcolo della tassazione applicata al TFR in base alle regole italiane.