La trasferta in un Comune diverso da quello dell’azienda è indennizzata di norma con una indennità esentasse, ma ci sono una serie di casistiche che richiedono di tenere conto del mezzo utilizzato per raggiungere la sede della trasferta e dalla distanza percorsa.
Le indicazioni sono contenute in un interpello dell’Agenzia delle Entrate, il n. 405/2022. Dalla risposta dell’Amministrazione finanziaria, emerge che, nel caso di rimborso chilometrico per trasferta con mezzo proprio, si vedono considerare le tabelle ACI nel seguente modo:
- se il costo del percorso dall’abitazione del dipendente alla destinazione è inferiore a quello dal luogo di lavoro alla stessa destinazione, l’intero rimborso che spetta al lavoratore è esentasse (in base all’articolo 51 del Tuir).
- se il tragitto da casa al luogo della trasferta è più lungo di quello dal lavoro, il rimborso è più alto rispetto a quello calcolato partendo dall’ufficio e quindi la sola differenza si considera reddito imponibile (equiparato a quello da lavoro dipendente), mentre la quota che vi rientra resta esentasse.
=> Tabelle ACI 2022 per rimborso chilometrico e fringe benefit
Se l’azienda privilegia il metodo di rimborso trasferte effettuato con mezzi pubblici, allora il parametro di riferimento devono essere le tariffe del trasporto pubblico. Di conseguenza:
- se il rimborso risulta «di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile»,
- mentre se l’indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulta di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, allora «la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir».