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IMU: come esercitare l’esenzione per i beni merce

di Anna Fabi

24 Novembre 2020 11:10

Esenzione IMU sui beni merce, i chiarimenti del MEF sulle modalità di fruzione: comunicazione telematica o cartacea entro il 30 giugno.

Per godere dell’esenzione IMU sui beni merce è necessario attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione presentata al Comune, inviando una comunicazione telematica o cartacea entro il 30 giugno. A chiarirlo è stato il Ministero delle Finanze con la Risoluzione n 7/DF/2020 in risposta ad un quesito concernente gli immobili merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, a fronte delle modfiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

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Beni merce: le novità della Legge di Bilancio 2020

La Legge n. 160/2019, all’art 1 comma 751, ha introdotto modifiche relativamente ai beni merce rendendoli esenti IMU a decorrere dall’anno 2022 e prevedendo che fino all’anno 2021 un’aliquota di base per tali  fabbricati pari allo 0,1%.

Il MEF ricorda che i beni merce erano già stati esentati dall’IMU per effetto della disposizione di cui all’art. 2 del DL n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013, mentre per effetto del comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013,  a decorrere dal 2014, per tali fabbricati risulta dovuto il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

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Beni merce: come fruire delle agevolazioni

Il Ministero precisa che per poter fruire dell’agevolazione riservata ai beni merce, il comma 5-bis del citato D. L. n. 102/2013, ha stabilito l’obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presentazione della dichiarazione debba essere effettuata mediante consegna al Comune di riferimento per immobili dichiarati.

Lo stesso decreto prevede che la dichiarazione possa essere presentata:

  • a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente;
  • in via telematica con posta certificata.

Successivamente il comma 720 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, ha previsto che i soggetti passivi IMU, ad eccezione di quelli che rivestono la qualifica di enti non commerciali, possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, riconoscendo quindi pure alle persone fisiche e agli enti commerciali la possibilità di presentare la dichiarazione IMU telematicamente, ampliando così per il contribuente, in un’ottica di semplificazione, il ventaglio degli strumenti operativi allo stesso riconosciuti per adempiere ai propri oneri tributari.

A decorrere dal 2016 il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i canali Entratel e Fisconline. Da precisare che tale modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI è opzionale e non sostituisce la modalità di presentazione del modello cartaceo, che può ancora essere presentato a discrezione del contribuente.

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Per quanto riguarda le scadenze, l’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, ha disposto che i soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, presentino la dichiarazione, o la trasmettano telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.  La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Il MEF conclude la risoluzione precisando che, ai fini dell’applicazione dei benefìci previsti per i beni merce, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.