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Auto e moto: nuova procedura per esenzione IVA

di Anna Fabi

21 Luglio 2020 15:37

Controlli fiscali anti-frode IVA sull'acquisto agevolato di auto e moto UE, usate o destinate all'attività di impresa: domanda e verifiche.

Cambiano le procedure sia per le imprese e le Partite IVA che per i privati sull’acquisto di auto e moto usate o da destinare all’attività d’impresa da paesi che fanno parte della comunità UE, con esenzione IVA.

Devono presentare domanda alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che esegue una serie di controlli anti-frode.  Al termine di queste verifiche, che durano al massimo 30 giorni, è la stessa Agenzia a trasmettere i dati del veicolo al ministero dei Trasporti per consentire l’immatricolazione del veicolo senza bisogno di versare l’imposta utilizzando il modello “F24 versamento con elementi identificativi“.

Tutte le indicazioni sono contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio, attuativo delle misure anti-frode sull’acquisto di auto e moto comunitarie contenute nell‘articolo 9 del decreto legge 124/2019.

In pratica, diventano più stringenti i controlli del Fisco su queste operazioni, che consentono di immatricolare veicoli in Italia senza pagare l’IVA, in base al dl 262/2006 (articolo 9).

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La domanda si presenta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. I diversi soggetti con diritto all’agevolazione devono esibire in originale la documentazione necessaria:

  • Partite IVA: documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime IVA dei beni usati e copia del documento di identità del cedente, se persona fisica.
  • Imprese: la documentazione deve attestare l’effettiva destinazione del mezzo all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa.
  • Persone fisiche: la documentazione attesta l’acquisto del veicolo in altro Stato membro dell’Unione Europea, che il veicolo possa considerarsi bene usato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del dl 331/1993, n. 331. Bisogna allegare: documentazione relativa al pagamento, in originale (se è stato effettuato un pagamento in contanti superiore a 10mila euro, ci vuole dichiarazione di trasferimento di denaro contante, come da dlgs 195/2008, articolo 3), pratica di censimento già trasmesso al CED del dipartimento per i Trasporti, copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica non soggetto passivo IVA.

Il Fisco rilascia apposito numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i Trasporti.

Le verifiche vengono eseguite sulla base dei dati forniti dal richiedente e su quelli reperibili nelle banche dati a disposizione; hanno l’obiettivo di controllare i che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993, oppure sia  effettivamente destinato all’attività d’impresa. E che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti (relativi al proprietario e al cedente).

Come detto, la verifica dura al massimo 30 giorni estesa ad altri 30 giorni nel caso in cui dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA. In questo modo, il Fisco può eseguire riscontri specifici e più approfonditi.