Il diritto al rimborso IRPEF permane in capo al contribuente anche qualora questo sia il risultato di una dichiarazione dei redditi integrativa presentata, mediante modello 730, oltre il termine ordinario.
Lo prevede una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17956/2019).
Dichiarazione integrativa in ritardo e diritto ai rimborsi
Il contribuente che omette di inserire nella propria dichiarazione dei redditi alcuni oneri deducibili e presenta in ritardo la dichiarazione integrativa, in caso di silenzio rifiuto da parte dell’Amministrazione può dunque impugnarlo e fare istanza di rimborso della maggiore imposta versata.
Il contribuente che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti ha la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
Spetta quindi al soggetto IRPEF l’onere della prova del diritto al rimborso: è quanto avviene nei casi di impugnazione del silenzio-rifiuto su una istanza di rimborso.
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Termine di decadenza del rimborso
Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del pagamento, indipendentemente da scadenze e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n.322/1998.
In caso di versamenti in acconto, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso IRPEF decorre dalla data dei singoli pagamenti.
Non rileva la data della notifica al contribuente nel prospetto dei conteggi effettuati dall’Amministrazione ma la data delle trattenute oggetto di mancato rimborso, che devono ricadere nei 48 mesi precedenti l’istanza.