Con il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 è stato modificato l’articolo 19bis del d.p.r. n. 633/1972, cassando la previsione di indetraibilità oggettiva dell’IVA sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (che non formassero oggetto dell’attività propria dell’impresa, o che non fossero effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa, in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale, oppure poste in essere da imprese fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendali).
A partire dall’1 settembre 2008, quindi, l’imposta relativa a tali servizi è detraibile secondo gli ordinari principi (inerenza all’attività svolta).
La detrazione è imprescindibile, però, dal possesso della relativa fattura, che va richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Ma cosa accade ai fini delle imposte sui redditi se imprenditore o professionista la fattura non l’abbiano richiesta? L’IVA può essere dedotta dal reddito imponibile?
L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul tema, con la circolare n. 6/E del 2009.
In quelle occasioni era stato specificato che l’imposta non detratta in seguito a una valutazione discrezionale del contribuente fosse deducibile né dal reddito né dalla base imponibile IRAP.
Il principio può però subire una deroga nelle ipotesi in cui la scelta di non richiedere la fattura si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale: quando, cioè, i costi da sostenere per gli adempimenti IVA connessi alle fatture risultano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’imposta detraibile.
Detto in altri termini, un costo che l’operatore economicoo ha valutato come funzionale al raggiungimento del maggior risultato economico possibile e che, perciò, è da considerarsi inerente.
Da qui alla sua deducibilità dal reddito imponibile, il passo è breve: l’IVA non detratta va ad aggiungersi alla spesa alberghiera o di ristorazione, formando il totale deducibile nei limiti prescritti dalla norma (ad esempio, nell’ambito del reddito d’impresa è deducibile il 75% del suo ammontare).