Il rimborso IVA si chiede online

di Nicola Santangelo

6 Maggio 2010 15:00

Grazie ai canali Entratel e Fisconline accessibili direttamente dal sito Web dell'Agenzia delle Entrate sarà  possibile richiedere il rimborso dell’IVA pagata in altri Paesi UE. Sarà  sufficiente compilare on line l'istanza di rimborso. Il tutto in tempi rapidissimi.

L'Agenzia delle Entrate, ricevuta l'istanza telematica ed esperiti i dovuti controlli, provvederà  a inoltrarla allo Stato nel quale sono stati effettuati gli acquisti. Qualora il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate rilevi cause ostative (il contribuente non ha svolto un'attività  ai fini Iva, il contribuente ha effettuato unicamente operazioni che non consentono la detrazione, il contribuente si è avvalso del regime dei contribuenti minimi) emetterà  un provvedimento di rigetto entro quindici giorni notificandolo al richiedente (che potrà  impugnarlo).

Qualora non sussistano cause ostative sarà  controllata l'istanza come indicato nell'allegato B al provvedimento dello scorso 1 aprile:

  • I codici utilizzati per la descrizione dell'attività  e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;
  • Il periodo del rimborso non deve essere maggiore a un anno solare e non deve essere inferiore a un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o inizio attività ;
  • I requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;
  • L'importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
  • In una o più fatture, che il pro rata provvisorio (la percentuale di detrazione) sia valido;
  • L'ammontare detraibile dell'IVA indicato nella domanda non sia diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

Potrebbe esservi la necessità  di dover modificare l'istanza di rimborso successivamente all'inoltro. In tal caso sarà  necessario presentare un'istanza correttiva.

Una volta inviata la richiesta allo Stato membro, questi provvederà  all'erogazione del rimborso entro otto mesi dalla ricezione dell'istanza.

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.