
La busta paga di dicembre è caratterizzata dalla presenza del conguaglio IRPEF, ovvero dal ricalcolo effettuato dal datore di lavoro con riferimento all’imposta sul reddito da lavoro e alle addizionali regionali e comunali. Il risultato, che dipende dalla tassazione applicabile al reddito annuale e dalle detrazioni spettanti per lavoro dipendente o carichi familiari, può essere una trattenuta o un rimborso fiscale.
Busta paga di dicembre
Nella stessa busta paga il datore di lavoro deve riportare tutte le informazioni necessarie al lavoratore per poter verificare il corretto importo dei rimborsi o delle trattenute IRPEF a conguaglio. A partire dal reddito imponibile annuo, si applicano poi le aliquote previste dai relativi scaglioni, le detrazioni per reddito dipendente e per familiari a carico, l’imposta IRPEF già trattenuta durante l’anno.
Voci in busta paga
Nella busta paga, oltre all’IRPEF dovuta viene indicata anche quella già trattenuta nei cedolini precedenti: se l’imposta dovuta è superiore a quanto trattenuto nella busta paga figurerà un’imposta a debito, se inferiore comparirà un rimborso a conguaglio. Questo avviene perché durante l’anno il datore di lavoro svolge il ruolo di sostituto di imposta, basando la tassazione e le detrazioni fiscali sul reddito presunto sulla base di quanto comunicato dal lavoratore o del suo reddito nell’anno precedente. Se dalla differenza tra imposta lorda e detrazioni spettanti emerge un’imposta IRPEF a debito tale cifra sarà evidenziata nella busta paga e il lavoratore dovrà pagarvi anche le addizionali, trattenute in unica soluzione a dicembre oppure a rate nell’anno successivo.
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Redditi con e senza conguaglio
Alcuni redditi non vanno considerati nel conguaglio in busta paga di fine anno, perché non sono imponibili ai fini IRPEF. Si tratta in particolare di:
- imposte sui contributi previdenziali a carico del lavoratore;
- importi degli assegni per il nucleo familiare erogati in busta paga dal datore di lavoro;
- premi per le polizze a copertura di rischi professionali derivanti da infortunio;
- indennità di mensa fino al limite di 5,29 euro al giorno;
- indennità di trasferta in Italia fino a 46,48 euro al giorno e la trasferta all’estero fino a 77,47 euro al giorno;
- rimborsi spese per la trasferta in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro al giorno;
- trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
- somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, soggetti a tassazione separata;
- eventuali stipendi di dicembre ricevuti dal lavoratore oltre la data del 12 gennaio perché di competenza fiscale del nuovo anno.
Con il conguaglio fiscale in busta paga di dicembre, dunque, il calcolo delle imposte dovute è definitivo, a meno che il lavoratore non abbia altri redditi da lavoro, da fabbricati o da impresa, e/o diritto ad usufruire di ulteriori detrazioni fiscali. In questi casi il calcolo definitivo delle imposte dovute si avrà solo in sede di dichiarazione dei redditi annuale.