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DL Incentivi: detrazioni, sconti e agevolazioni cumulabili

di Noemi Ricci

Pubblicato 25 Marzo 2010
Aggiornato 13 Ottobre 2013 09:37

Le agevolazioni e gli sconti fiscali previsti dal recente DL Incentivi sono cumulabili tra loro, anche con quelle già operative e persino in caso di sconto per il medesimo tipo di bene

Piena cumulabilità per agevolazioni e sconti previsti dal nuovo decreto legge incentivi, a beneficio di privati e aziende, che potranno fare richiesta di nuove agevolazioni anche se hanno già usufruito di quelle già operative.

Stesso discorso per il bonus energia, lo sconto del 55% per interventi di risparmio energetico, e per da detrazione del 36% su ristrutturazioni edilizie e acquisto di immobili verdi.

Gli incentivi potranno dunque essere combinati tra loro, così da massimizzare l’utile. Sarà anche possibile usufruire di due agevolazioni per lo stesso bene contemporaneamente: ad esempio, per l’acquisto di abitazioni ecologiche ristrutturate da imprese e da coop edilizie con l’unico vincolo di calcolare la detrazione fiscale solo sull’importo rimasto a carico del contribuente.

Cumulabili anche lo sconto del 20% sull’acquisto di inverter installati su impianti con potenza elettrica di 7,5 kW e di motori ad alta efficienza di potenza pari a 5 kW con la detrazione Irpef del 20%, quest’ultimo però sempre relativo agli importi rimasti a carico del contribuente al netto dello sconto.

Per quanto riguarda gli immobili verdi, il bonus di 83 euro per metro quadrato nel caso di acuisto di immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori previsto dalla bozza del decreto dello Sviluppo, sale a 116 euro nel caso di fabbisogno del 50%, mentre il limite di 5 mila euro sale a 7 mila.

Inoltre lo sconto del 55% previsto per il trasferimento di unità immobiliari è cumulabile con le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente che abbia usufruito dell’agevolazione per il risparmio energetico.