Lire in euro: diritto alla conversione

di Barbara Weisz

6 Novembre 2015 12:31

Incostituzionale la prescrizione anticipata delle lire: conversione in euro possibile per richieste avanzate prima del 28 febbraio 2012.

Chi ha provato a convertire le lire in euro entro il 28 febbraio 2012 ma si è visto negare la possibilità perché nel frattempo il decreto 201/2011 (Salva Italia Monti) ne aveva anticipato la scadenza, ha diritto al cambio di valuta: la Corte Costituzionale ha infatti bocciato la prescrizione anticipata delle lire, con decorrenza immediata. La sentenza ripristina il termine originario, obbligando quindi al pagamento delle vecchie lire presentate nei termini.

Dunque, chi aveva cercato di acquistare euro pagandoli in lire entro la scadenza fissata dalla legge 289/2002, richiedendolo alla Banca d’Italia, si vedrà versare le somme corrispondenti. Di contro, chi aveva fatto domanda oltre il  28 febbraio 2012 oppure non aveva mai avanzato richiesta di conversione, non ha più diritto alla conversione in euro.

Norma incostituzionale

In particolare, la Corte ha ritenuto incostituzionale l’articolo 26 del decreto 201/2011, in base al quale in deroga alle precedenti disposizioni,

«le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

Grazie a questa norma, l’Erario nel 2011 ha incamerato in un sol colpo 1,3 miliardi di euro (2,5 miliardi di vecchie lire mai cambiate).

=> DL Salva Italia: il testo in Gazzetta Ufficiale

Sentenza

La sentenza n.216/2015 delle Consulta:

«richiama la giurisprudenza costituzionale sull’illegittimità delle leggi retroattive extrapenali, quando esse trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti».

E stabilisce la violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza fissati dall’articolo 3 della Costituzione:

«Non è dubitabile che il quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalità fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, come disposto, sia dalla norma sulla prescrizione delle banconote cessate dal corso legale, sia dalla norma che prevede il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d’Italia. Il fatto che, al momento dell’entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira – si legge nella sentenza n. 216 depositata oggi – non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute».

L’interesse dello Stato alla riduzione del debito, obiettivo cui era finalizzata la misura del Salva Italia, non «può costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta» e:

«non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato».