Il Tribunale di Pescara, con il decreto del 24 giugno 2025, ha confermato la legittimità della riserva apposta dal Conservatore dei registri immobiliari alla richiesta di trascrizione del diritto di abitazione (ex articolo 540 c.c.) a favore del coniuge superstite sulla casa coniugale: la trascrizione non è necessaria ai fini dell’opponibilità a terzi, in quanto il diritto è riconosciuto direttamente dalla legge e quindi non richiede altri passaggi.
Diritto di abitazione per legge ai superstiti
Il Tribunale, nel rigettare il reclamo del richiedente, ha confermato la posizione del Conservatore, ritenendo che la domanda giudiziale che accerta il diritto di abitazione del coniuge superstite non rientri tra quelle per le quali è prevista la trascrizione obbligatoria. In merito, il Tribunale ha precisato che la trascrizione delle domande giudiziali deve essere interpretata in modo restrittivo, per garantire la certezza del diritto e evitare abusi nella fase introduttiva del processo.
In particolare, il Giudice ha sottolineato che il principio di tassatività delle trascrizioni, previsto dall’articolo 2643 c.c., mira a evitare che atti non contemplati dalla legge possano creare incertezze nella circolazione immobiliare, proteggendo così le parti da possibili pregiudizi derivanti da azioni legali infondate. Per questo motivo, non è necessario trascrivere il diritto di abitazione ex lege del coniuge superstite, che viene acquisito direttamente dalla legge, senza necessità di formalizzazione.
Trascrizione e opponibilità a terzi
Il Tribunale ha ulteriormente chiarito che l’opponibilità del diritto di abitazione del coniuge superstite non dipende dalla trascrizione. Infatti, l’articolo 2644 c.c. stabilisce che gli atti non trascritti non hanno effetto nei confronti di terzi che hanno acquisito diritti sugli stessi immobili a seguito di un atto regolarmente trascritto. Tuttavia, nel caso in cui il coniuge superstite acquisisca il diritto di abitazione in forza della legge, tale diritto è opponibile direttamente agli eredi e ai terzi, senza la necessità di trascrizione.
Il Tribunale di Pescara ha quindi ribadito un principio importante per la gestione del diritto di abitazione del coniuge superstite: la trascrizione di tale diritto non è necessaria per la sua opponibilità a terzi.
La decisione conferma che, anche in assenza di una trascrizione formale, il diritto acquisito ex lege dal coniuge superstite rimane valido e opponibile agli eredi e ai terzi aventi causa, evitando così la possibilità di abusi nell’uso della pubblicità immobiliare.
In pratica, questa pronuncia comporta che, in caso di richiesta di trascrizione di una domanda giudiziale per il riconoscimento del diritto di abitazione, il Conservatore dei registri pubblici immobiliari può legittimamente rifiutare tale richiesta, in quanto la trascrizione non ha effetto sostanziale sul diritto di godimento dell’immobile da parte del coniuge superstite.