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Bonus assunzioni al Sud: il decreto in G.U.

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 7 Giugno 2012
Aggiornato 30 Agosto 2013 11:22

Bonus per assunzioni a tempo indeterminato al Sud per lavoratori svantaggiati: alle imprese del Mezzogiorno un credito d'imposta fino al 50% dei costi salariali sostenuti dai datori di lavoro. Il decreto attuativo.

Il bonus assunzioni per il Mezzogiorno è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 127 del 1° giugno 2012: si tratta del Decreto del 24 maggio 2012 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese del Sud Italia che assumano lavoratori a tempo indeterminato, incrementando il proprio organico e creando nuovo lavoro stabile.

I lavoratori assunti devono rientrare nella categoria degli «svantaggiati» o «molto svantaggiati».

Le assunzioni devono avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto valido in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Non possono accedere al beneficio lo Stato, gli Enti pubblici e le persone fisiche non esercenti attività d’impresa né arti e professioni.

Il credito d’imposta, inoltre, non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali per i medesimi lavoratori.

L’agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione (24 per i lavoratori «molto svantaggiati»). In caso di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, verrà concessa un’agevolazione in misura proporzionale alle ore prestate confrontate con quelle del contratto nazionale.

Le domande di fruizione del credito d’imposta devono essere inoltrate alle Regioni, le quali dovranno stabilire con un provvedimento le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta.

Il beneficio decade:

  • se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
  • in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000;
  •  in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015;
  •  nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.