Call Center, sussidi ai lavoratori

di Francesca Vinciarelli

5 Aprile 2016 10:30

I chiarimenti in tema di sostegno al reddito per i lavoratori dei Call Center del Ministero del Lavoro, in particolare in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito.

Arrivano con la Circolare, n. 15/2016 del Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione – i chiarimenti in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore Call Center, con particolare riferimento agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito previsto per il settore dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 22763/2015, in attuazione del comma 7 dell’art. 44 del d.lgs. 148/15.

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Sostegno al reddito

Si tratta della norma che prevede concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Il trattamento può essere concesso, sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, nel limite massimo di 5.286.187 euro per l’anno 2015, e di 5.510.658 euro per il 2016, per periodi non superiori a 12 mesi (articolo 3 del decreto n. 22763/2016).

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Acquisito il parere favorevole dell’ufficio Legislativo prot. n. 0001825/2016, in considerazione della specialità di questa normativa, il Ministero chiarisce che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario nel corso dello stesso anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 2, comma 64, legge n. 92/2012 e articolo 3, comma 6, decreto interministeriale n. 83473/2014).

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Il tutto fermo restando il limite di finanziamento previsto dall’articolo 44, comma 7, decreto legislativo n. 148/2015.

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