
Sono un lavoratore esodato da istituto di credito e vorrei ora intraprendere un’attività lavorativa per la quale mi viene proposto un contrato co.co.co.. Tale reddito è considerato da lavoro autonomo o equiparato a lavoro dipendente? Nel primo caso, qual è il limite di compenso lordo per non perdere l’assegno straordinario del fondo di solidarietà? In tutti i casi, quale sarà il trattamento previdenziale e fiscale da applicare al compenso da co.co.co.?
Ancora: come effettuare le comunicazioni di legge (PEC, raccomandata AR…) alle due aziende coinvolte? Devo attendere il rilascio del nulla osta da parte di quella esodante prima di sottoscrivere il contratto di lavoro?
Innanzitutto, le confermo che la prestazione dei fondi di solidarietà è compatibile con i redditi da lavoro. Con l’unico vincolo che la nuova attività non deve essere in concorrenza con quella del datore di lavoro che ha concesso l’incentivo all’esodo.
Il lavoro dei collaboratori coordinati e continuativi è equiparato a quello dei dipendenti (lavoro subordinato), e il trattamento fiscale e previdenziale è conseguentemente analogo.
Non ci sono regole specifiche per chi è titolare di un assegno straordinario erogato da un fondo di solidarietà. Esiste però un limite di reddito, che dipende dall’ultima retribuzione mensile da lei percepita.
Il meccanismo è spiegato dalla circolare INPS 90/2015, in base alla quale «gli assegni straordinari sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno stesso».
Per quanto riguarda la procedura, lei deve inviare una comunicazione all’azienda esondante e al fondo che le paga la prestazione, indicando che sta intraprendendo una nuova attività e fornendo una serie di elementi: estremi del nuovo datore di lavoro, periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, reddito che ne deriva.
Il documento di prassi sopra riportato non specifica che si debba attendere il nulla osta, e non indica nemmeno entro quali tempistiche l’azienda sia tenuta a rilasciarlo. Su questo specifico punto, le consiglio di richiedere conferma al fondo stesso e all’azienda esodante.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz