Mansioni gravose per lavoratori precoci: regole di pensione 2025

Risposta di Barbara Weisz

30 Aprile 2025 08:32

Fabio chiede:

Nel 2025 i precoci vanno in pensione con tutte le mansioni dei gravosi per l’APE Sociale? Avevo capito che alcune non rientravano nella Quota 41.

Per i lavoratori precoci non sono state modificato l’elenco dei lavori gravosi che danno diritto alla pensione anticipata. Il riferimento resta quello originario, ovvero il comma 199 delle Legge 232/2016 e le categorie ammesse sono contenute nell’Allegato E della stessa legge, che è stato aggiornato dalla Manovra 2018.

Per prima cosa, si definiscono precoci coloro che hanno almeno 41 anni di contributi versati di cui almeno uno prima del compimento dei 19 anni di età. Questi lavoratori hanno diritto alla pensione agevolata se rientrano in almeno una delle quattro categorie di aventi diritto, fra cui ci sono anche coloro che hanno svolto per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci un lavoro gravoso o usurante.

Le quattro categorie sono le medesime che hanno accesso all’APE Sociale, ma le similitudini finiscono qui, dal momento che i requisiti sono differenti ed anche gli elenchi di mansioni che si configurano come “lavoro particolarmente faticoso”.

Le mansioni gravose che danno accesso alla pensione Quota 41 dei lavoratori precoci sono solo le seguenti:

  1. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
  2. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
  3. Conciatori di pelli e di pellicce,
  4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
  5. Conduttori di mezzi pesanti e camion,
  6. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
  7. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza,
  8. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido,
  9. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati,
  10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
  11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  12. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
  13. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
  14. Conciatori di pelli e di pellicce,
  15. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
  16. Conduttori di mezzi pesanti e camion,
  17. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
  18. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza,
  19. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido,
  20. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati,
  21. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
  22. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca,
  23. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative,
  24. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011,
  25. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Le ulteriori 23 mansioni a cui si riferisce sono riservate ai beneficiari dell’APE Sociale, e sono indicate nell’Allegato 3 della legge n. 234/2021.

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Risposta di Barbara Weisz