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APe Social e Precoci, decreti online

di Barbara Weisz

15 Giugno 2017 12:22

In Gazzetta Ufficiale entro fine settimana i decreti APe Sociale e pensione precoci quota 41, pronti i documenti di prassi INPS, domande entro il 15 luglio: ecco i testi dei provvedimenti già circolanti in rete.

Stavolta sembra ufficiale: i decreti su APe Sociale e pensione anticipata lavoratori precoci saranno «pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro 2-3 giorni», come dichiarato da Marco Leonardi, consigliere di Palazzo Chigi. I testi già circolano in rete: se confermati, riservano alcune sorprese. Ad esempio, niente requisito dei tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. Intanto, l’INPS ha già pronti i documenti di prassi con tutti i chiarimenti operativi, che si prevede escano a velocità sprint subito dopo i decreti del Governo, in modo da far partire subito la misura. Una fretta necessaria, visto che la domanda per l’anticipo pensionistico nel 2017 andrà fatta entro il prossimo 15 luglio.

=> Decreto APe Sociale: il testo

=> Decreto Pensione Precoci: il testo

In pratica, c’è un mese scarso di tempo: ricordiamo che la scadenza vale per tutti coloro che maturano il requisito entro il 2017, mentre per il 2018 le istanze andranno presentate entro il 30 marzo per l’APe Sociale ed entro il primo marzo per la quota 41. Vediamo brevemente il contenuto dei due decreti in corso di pubblicazione, che ricordiamo sono anticipazioni fornite dai sindacati e che dovranno trovare conferma una volta in Gazzetta Ufficiale.

Decreto APe Sociale

Il Dpcm (decreto presidenza consiglio dei ministri) attuativo è composto da 13 articoli, che disciplinano regole per l’accesso al beneficio, termini per la domanda, cause di incompatibilità e decadenza. La normativa di riferimento sono i commi da 179 a 186 della legge 232/2016. Molto in sintesi, per accedere all’APe social bisogna avere almeno 63 anni di età, aver cessato l’attività lavorativa, non essere titolari di pensione diretta, e rientrare in una delle seguenti categorie:

  • disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966: il lavoratore deve aver concluso da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione a lui spettante. Ci vogliono 30 anni di contributi;
  • lavoratore che assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile, o un parente di primo grado convivente, con handicap grave: 30 anni di contributi;
  • lavoratore con invalidità civile almeno al 74% e 30 anni di contributi;
  • lavoratore che svolge da almeno sei anni in via continuativa mansioni gravose (sono elencate nel decreto): in questo caso ci vogliono 36 anni di contributi.

Valgono tutti i contributi accreditati (anche figurativi), purché non coincidenti (se versati in gestioni diverse). L’assegno è pari alla pensione di vecchiaia maturata al momento della richiesta, fino a un massimo di 1500 euro lordi. Se i contributi sono accreditati presso diverse gestioni, il calcolo si effettua pro quota con le regole di ciascuna gestione, in base al meccanismo del cumulo.

=> Cumulo contributi anche per APe social

La domanda si presenta all’INPS: chi matura il requisito nel 2017 deve presentarla entro il 15 luglio, mentre la scadenza 2018 è il 31 marzo. Attenzione: significa che la domanda va presentata entro questi termini anche se il requisito viene poi maturato successivamente nel corso dell’anno. In realtà, bisogna già avere al momento di presentazione tutti i requisiti tranne: l’età, il requisito contributivo, il periodo trimestrale senza sussidio per i disoccupati, i sei anni di attività in via continuativa per gli addetti alle mansioni gravose. Il decreto precisa la documentazione da allegare alla domanda. Entro il 15 ottobre 2017 (o, nel 2018, entro il 30 giugno), l’INPS risponde attestando il diritto all’APe e la prima decorrenza utile. Se sono esaurite le risorse finanziarie per l’anno in corso, l’INPS attesta il diritto all’APe e rinvia a un momento successivo la prima decorrenza utile. Con la certificazione INPS si presenta la domanda vera e propria, e il trattamento viene poi corrisposto dal primo giorno del mese successivo.

L’Ape social è erogato su 12 mensilità. Importante: la legge prevede che l’APe sia in vigore dallo scorso primo maggio. Quindi, la decorrenza può essere retroattiva, per chi aveva già maturato i requisiti, con decorrenza con anteriore al primo maggio. Gli arretrati vengono corrisposti con il primo assegno.

=> APe social: come funziona la retroattività

L’APe social è compatibile con attività lavorative di lavoro dipendente fino a 8mila euro l’anno e autonomo fino a 4mila 800 euro.  Se questi tetti vengono superati, il lavoratore decade dal diritto e deve restituire quando eventualmente già incassato. Il trattamento di ferma anche quando l’assicurato matura il diritto alla pensione anticipata.

Pensione precoci

Anche questo Dpcm consta di 13 articoli. Il riferimento normativo sono i commi 199 e seguenti della Legge di Stabilità 2017. Accedono alla pensione anticipata precoci i lavoratori che appartengono a una delle quattro categorie previste per l’APe social sopra descritte, hanno almeno un anno di contributi versati entro il compimento dei 19 anni, e hanno 41 anni di contributi.

=> Pensione anticipata precoci con cumulo contributi

Domande entro il 15 luglio per il 2017, scadenza 2018: primo marzo.  La procedura di presentazione è la stessa, così come le regole di retroattività. La pensione anticipata con la quota 41 non è compatibile con redditi da lavoro, autonomo o dipendente, fino a quando il pensionato non raggiunge il requisito per la pensione anticipata. Se il lavoratore percepisce altri redditi, il trattamento è sospeso dalla data di decorrenza fino alla conclusione del periodo in cui è previsto il divieto di cumulo sopra descritto (il raggiungimento del requisito per la normale pensione anticipata, 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne).