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Cumulo contributi anche per APe Social

di Barbara Weisz

30 Maggio 2017 07:11

APe Social anche con il cumulo gratuito dei contributi e domanda anche senza tutti i requisiti: le novità del decreto attuativo.

Il cumulo gratuito dei contributi può essere utilizzato anche per raggiungere i requisiti dell’APe Social: lo prevede il Decreto attuativo di Riforma Pensioni, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una scelta che il Governo ha fatto per entrambi i benefici di flessibilità in uscita in partenza: Ape Sociale e pensione anticipata precoci con la quota 41.

=> Pensione anticipata precoci con cumulo contributi

Contributi cumulabili per l’APe Social

Il comma 2 dell’articolo 2 del Dpcm prevede che il calcolo venga effettuato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni previdenziali INPS, anche la gestione separata, nonché le casse professionali. I versamenti per periodi coincidenti si considerano però una sola volta ai fini del diritto all’indennità: in pratica, si applicano le regole generali sul cumulo contributi, in base alle quali si possono sommare i periodi non coincidenti effettuati in diverse gestioni previdenziali, calcolando poi la pensione pro quota in base alle diverse regole, con l’eccezione dei contributi coincidenti, che non si possono appunto cumulare.

Platea flessibile per i gravosi

Nessun’altra novità applicativa in materia di requisiti, che quindi restano i 63 anni di età, al massimo tre anni e sette mesi dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, e una contribuzione che varia da 30 a 36 anni a seconda della tipologia a cui il lavoratore appartiene, fra le quattro categorie ammesse al beneficio (sono le stesse per Ape social e quota 41 precoci):

  • disoccupati per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, della legge 604/1966, che hanno terminato di per percepire NASpI o sussidio da almeno tre mesi: anzianità contributiva di 30 anni;
  • caregivers che, al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, anche in unione civile, o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992: 30 anni di contributi;
  • invalidi civili almeno al 74%: 30 anni di contributi;
  • addetti a mansioni gravose: 36 anni di contributi.  Tali mansioni sono elencate nella norma primaria, mentre la manovra bis in corso di approvazione in Parlamento ha previsto una flessibilità di 12 mesi, per cui bisogna aver svolto questi lavori per almeno 6 anni negli ultimi 7.

=> Lavoro gravoso e usurante a confronto

Domanda anche senza requisiti pieni

La domanda di APe Social, per chi matura i requisiti entro la fine del 2017 (anche se non li possiede già tutti al momento di presentazione della domanda) va presentata entro il 15 luglio 2017. In pratica, come spiega il Dpcm, al momento di presentazione della domanda è possibile non aver ancora maturato il requisito anagrafico (cioè il compimento dei 63 anni), l’anzianità contributiva, i tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso dei disoccupati e i sei anni di svolgimento dei lavori gravosi. Bisogna invece avere già tutti gli altri requisiti richiesti per l’accesso all’APe social. Il termine per la presentazione delle domande 2018 sarà invece il 31 marzo 2018.

Ripescaggio

L’INPS risponde entro il 15 ottobre 2017 (il 30 giugno nel 2018),  comunicando riconoscimento delle condizioni, oppure rigetto della domanda, e prima decorrenza utile. L’APe social viene erogato a partire dal primo mese successivo a quello di accoglimento della domanda definitiva. Ha carattere retroattivo a partire dal primo maggio 2017.

=> Domanda APe social, come funziona la retroattività

Chi presenta l’istanza in ritardo, nel 2017 o nel 2018, ma comunque entro il 30 novembre, potrebbe avere accesso al beneficio, nel caso in cui ci siano ancora risorse disponibili.