Il datore di lavoro è sempre tenuto a garantire ai lavoratori l’assistenza sindacale, tanto che impedire la libera scelta in fase di conciliazione rappresenta una violazione del diritto di associazione e una condotta antisindacale.
Lo afferma la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 29809 del 12 novembre 2025 ha stabilito in quali casi il datore di lavoro può essere accusato di condotta antisindacale nell’ambito delle procedure di conciliazione per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Secondo i Giudici, infatti, è da classificare come antisindacale la condotta dl datore di lavoro che rifiuta di far assistere il lavoratore dal proprio sindacato, limitando la libera scelta.
La Cassazione, inoltre, ha chiarito che per dichiarare una condotta antisindacale è sufficiente che la condotta dell’azienda abbia la capacità di ledere la libertà sindacale anche solo potenzialmente.
Il datore di lavoro, nello specifico, non può sottrarsi all’obbligo di assicurare l’assistenza sindacale neanche seguendo le indicazioni dalla propria associazione di categoria, che non rappresenta un limite per la responsabilità dell’azienda.