L’INPS ha fornito istruzioni operative per il conguaglio dello sgravio applicato ai contratti di solidarietà difensiva attivati lo scorso anno. Con apposita circolare, l’Istituto di Previdenza, ha autorizzato le imprese a effettuare i conguagli per le riduzioni contributive che fanno riferimento ai contratti stipulati nel 2024.
Lo sconto è pari al 35% della contribuzione datoriale e spetta alle aziende che hanno ridotto l’orario di lavoro superiore al 20%, per un periodo non superiore a 24 mesi. Possono beneficiare dell’agevolazione (articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015) le imprese che avevano un corso un contratto di solidarietà accompagnato da CIGS alla data del 30 novembre 2024. Lo strumento permette di fronteggiare situazioni di esubero previo accordo aziendale con le associazioni sindacali, tutelando anche i lavoratori che non vi aderiscono.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate attraverso il flusso Uniemens utilizzando il codice causale “L972”. La scadenza prevista è il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 febbraio 2026.
Come sottolinea l’Istituto di previdenza nella Circolare n. 143/2025, lo sgravio è cumulabile con la Decontribuzione Sud e con la Decontribuzione Sud PMI.