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Bonus INPS 50% per artigiani e commercianti neo-iscritti

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Agosto 2025
Aggiornato 13 Febbraio 2026 05:22

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Riduzione del 50% dei contributi INPS per chi si iscrive per la prima volta alla Gestione Artigiani e Commercianti. Requisiti, durata e modalità di domanda online.

I titolari di Partita IVA che si iscrivono per la prima volta alla Gestione Artigiani e Commercianti possono accedere alla riduzione del 50% dei contributi INPS per tre anni. L’agevolazione, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e disciplinata dalle istruzioni operative dell’Istituto, è attivabile tramite il Portale delle Agevolazioni.

Bonus INPS 50% per nuovi iscritti artigiani e commercianti

L’incentivo è riservato ai soggetti che avviano una nuova attività e si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale Artigiani o Commercianti.

Rientrano tra i beneficiari:

  • titolari di imprese individuali e familiari che producono reddito d’impresa, inclusi i contribuenti in regime forfettario;
  • soci di società di persone o di capitali che comportano obbligo di iscrizione alla gestione autonoma;
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari.

Per i soci rileva la data del primo ingresso che determina l’obbligo contributivo. Per coadiuvanti e coadiutori è ammesso l’ingresso in aziende già attive, purché si tratti della prima iscrizione alla gestione previdenziale.

Riduzione del 50% sulla contribuzione IVS per 36 mesi

La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione IVS dovuta alla Gestione Artigiani e Commercianti, per un periodo di 36 mesi continuativi decorrenti dalla data di decorrenza dell’obbligo contributivo.

Restano esclusi dalla riduzione i contributi che non rientrano nella componente IVS e le eventuali contribuzioni opzionali.

L’agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni contributive applicate sulla stessa gestione, inclusa la riduzione del 35% prevista per gli artigiani e commercianti in regime forfettario.

Domanda tramite Portale delle Agevolazioni INPS

L’istanza per accedere alla riduzione contributiva del 50% deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni INPS. In fase di domanda vengono richiesti i dati necessari a verificare i requisiti e le dichiarazioni previste dalla disciplina sugli aiuti de minimis.

Poiché il servizio è stato aggiornato con funzionalità e percorsi operativi specifici, per le istruzioni pratiche è utile fare riferimento agli approfondimenti dedicati: per le opzioni disponibili e le modalità di accesso alla domanda online e per la funzione di rinuncia alla riduzione contributiva messa a disposizione sul portale.

In caso di versamenti già effettuati senza applicazione della riduzione, le regole operative prevedono la gestione delle eventuali somme versate in eccedenza tramite meccanismi di compensazione sulle scadenze successive o, nei casi previsti, tramite rimborso.

Continuità contributiva e revoca dell’opzione

La riduzione prosegue automaticamente per 36 mesi anche in caso di variazione dell’attività o del ruolo ricoperto, purché non vi sia interruzione dell’iscrizione e della copertura contributiva.

L’interruzione della continuità comporta la perdita del beneficio in caso di successiva nuova iscrizione alla gestione. L’opzione è revocabile tramite comunicazione telematica all’INPS.