Pensione Casalinghe: arriva lo sconto per le sanzioni sui versamenti

di Teresa Barone

16 Gennaio 2024 08:01

Assicurazione casalinghe: cambiano tempistiche e sanzioni per omesso o ritardato versamento del premio dovuto contro gli infortuni domestici.

Il Ministero del Lavoro detta nuove regole per l’assicurazione casalinghe contro gli infortuni domestici, introducendo cambiamenti in tema di sanzioni in caso di omesso o ritardato versamento del premio dovuto e di tempi di iscrizione.

A contenere le novità sulla specifica polizza INAIL è il decreto dello scorso 29 novembre.

Assicurazione e pensione casalinghe a confronto

L’assicurazione contro gli infortuni domestici è un obbligo di legge, che riguarda le persone che svolgono lavoro domestico in via gratuita, come le casalinghe. La copertura assicurativa contro eventuali infortuni sul lavoro in casa si alimenta con i versamenti dovuti all’INAIL, versati dalle persone dai 18 ai 67 anni che svolgono abitualmente attività domestiche a titolo gratuito, volte alla cura delle persone e della casa.

Non va confusa con la pensione casalinghe, che è invece uno strumento volontario gestito dall’INPS e si alimenta con propri versamenti contributivi allo specifico fondo.

Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro interviene sulla prima prestazione, ossia quella INAIL obbligatoria, alleggerendone il peso in termini sanzionatori.

Polizza casalinghe: le nuove sanzioni

L’importo del premio INAIL per l’assicurazione INAIL delle casalinghe è pari a 24 euro annui, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il versamento è a carico dello Stato per le casalinghe con reddito personale fino a 4.648,11 euro e appartenenti a un nucleo familiare con reddito totale fino a 9.296,22 euro.

Riguardo alla tempistica per la prima iscrizione e il primo versamento del premio, il nuovo DM Lavoro del 29 novembre 2023 – facendo seguito alla deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL del 26 settembre 2023, n. 63 – salgono a 30 i giorni dalla maturazione del requisito.

Per inosservanza dell’obbligo di iscrizione è inoltre dovuta una somma aggiuntiva di importo pari a 6 euro se l’iscrizione è effettuata entro 90 giorni dalla data di maturazione dei requisiti assicurativi, oppure di importo pari a 12 euro se l’iscrizione è effettuata oltre tale termine.

La mancata osservanza dell’obbligo di iscrizione per più anni solari comporta, oltre al versamento dei premi dovuti per ciascun anno, il pagamento di una somma aggiuntiva unica fissata nella misura massima di 12 euro.

Per i ritardi nel versamento del premio assicurativo, infine, è dovuta una somma aggiuntiva di 6 euro se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza, oppure di 12 euro se il pagamento è effettuato oltre tale termine.