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Cassa Covid 2021 in Legge di Bilancio: domanda entro febbraio

di Alessandra Gualtieri

6 Gennaio 2021 12:50

In Legge di Bilancio, altre 12 settimane di integrazione salariale Covid fruibili da gennaio a marzo o giugno 2021: ecco requisiti, regole e scadenze.

La Manovra 2021 ha previsto che i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 siano prorogati dal 31 gennaio (scadenza fissata dal Decreto Ristori) fino al 31 marzo 2021, per un totale di 12 settimane aggiuntive fruibili dal primo gennaio (per ASO, FIS e CIGD, ossia cassa in deroga, la possibilità di fruizione è estesa al 30 giugno 2021).

La nuova tranche di cassa COVID prevista dalla Legge di Bilancio si applica a tutte le aziende che abbiano subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, e non richiede il pagamento del contributo addizionale (che scatta quando non si è subita la perdita di fatturato del 20%). I trattamenti sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti in forza al 1° gennaio 2021.

N.B. I trattamenti autorizzati ai sensi del Dl Ristori e ricadenti, anche parzialmente, in periodi successivi al primo gennaio 2021, saranno conteggiati come facenti parte delle nuove 12 settimane.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ma, per la prima applicazione, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2021.

Le ultime 6 settimane di Cig Covid finora concesse (fruibili dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021), erano quelle dall’art. 12 dl n. 137/2020, per datori di lavoro che hanno esaurito la seconda tranche di 9 settimane prevista dal dl n. 104/2020, previo contributo addizionale nel caso non fosse possibile dimostrare una riduzione di fatturato del 20%.

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In alternativa, ai datori di lavoro che non richiedono trattamenti CIGO COVID (settore agricolo escluso), la Legge di Bilancio 2021 prevede che sia prorogato l’esonero dai contributi previdenziali per massimo 8 settimane (fruibili sempre entro marzo), nei limiti delle ore di cassa utilizzate a maggio e giugno. Attualmente, l’esonero spetta per un massimo 4 settimane aggiuntive, fruibili entro gennaio.

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Si prevede infine la proroga della cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA), per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.