Assunzioni agevolate: istruzioni per l’esonero INPS

di Anna Fabi

Pubblicato 25 Novembre 2020
Aggiornato 1 Febbraio 2021 17:36

Datori di lavoro e contratti ammessi all'esonero contributivo per assunzioni dal 15 agosto al 31 dicembre 2020: istruzioni INPS e casi particolari.

L’esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate entro la fine del 2020 previsto dal Decreto Agosto (articolo 6 del dl 104/2020) si applica solo ai datori di lavoro privati, è previsto anche in caso di lavoro in somministrazione mentre non si può utilizzare in caso di contratti di lavoro intermittente o a chiamata: sono i principali chiarimenti contenuti nella circolare applicativa INPS 133/2020. Si tratta di una esenzione integrale (per assunzioni a tempo indeterminato, anche in seguito a trasformazione di un precedente contratto a termine, effettuate fra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020) fino a un massimo di sei mesi (a partire dall’assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro), e nel limite massimo di 8.060 euro.

Imprese ammesse

Iniziamo dalle precisazioni relative agli aventi diritto. La norma primaria di riferisce genericamente ai datori di lavoro, ma l’INPS ritiene che, malgrado questa formulazione testuale, la misura sia «applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati», «in considerazione della specificità degli incentivi all’assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Resta esclusa solo la PA in senso stretto (come definita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001), mentre sono inclusi:

  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, anche se a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

Esclusi

  • Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • Università. anche se non statali, ma legalmente riconosciute e qualificate come enti pubblici non economici;
  • Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (ASL, ospedali);
  • ARAN, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni;
  • Agenzie governative di cui al decreto legislativo 300/1999 (Agenzia delle Entrate, Dogane, ecc).
  • IPAB (istituto assistenza e beneficenza),
  • ASP (aziende pubbliche di servizi alla persona),
  • Autorità indipendenti come la Banca d’Italia o la Consob.

Contratti ammessi

L’agevolazione riguarda i contratti a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, si applica anche in caso di contratti part-time. L’INPS precisa poi che, considerando la sostanziale equiparazione ad altri incentivi all’occupazione, sono incentivate anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Non sono invece ammesse al beneficio le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015, nemmeno se sono a tempo indeterminato. Questo perché l’incentivo vuole stimolare rapporti di lavoro stabili, mentre il lavoro intermittente, anche quando prevede l’indennità di disponibilità, è una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. Sono esclusi anche il settore agricolo, il lavoro domestico, e i contratti di apprendistato.

In tutti i casi, l’assunzione o la trasformazione del contratto deve essere compresa fra il 15 agosto e il 31 dicembre 2021. Il lavoratore che viene assunto non può avere avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

I datori di lavoro del turismo e degli stabilimento termali che applicano l’esonero contributivo di tre mesi previsto dall’articolo 7 del medesimo decreto agosto per i contratti stagionali, se poi trasformano il rapporto a tempo indeterminato sommano le due agevolazioni, nel senso che ai mesi di esonero già eventualmente goduti sommano i sei previsti per la stabilizzazione dell’assunzione.

L’esonero contributivo

E’ un esonero al 100%, per sei mesi a partire dall’assunzione, fino a un tetto di 8.060 euro su base annua, viene riparametrato su base mensile. Quindi, è pari a massimo 671,66 euro al mese. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nel caso del part-time, l’importo del contributo va proporzionalmente ridotto. Esempio: per un contratto part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.