Le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani under 35, donne svantaggiate o lavoratori nella ZES Unica del Mezzogiorno possono accedere nel 2026 a tre distinti esoneri contributivi per le assunzioni, tutti disciplinati dal DL 62/2026 (Decreto Primo Maggio), con effetto retroattivo dal 1° gennaio. Il provvedimento ha aggiornato le regole del Milleproroghe — valide solo fino al 30 aprile e con sgravio ridotto al 70% per i bonus Giovani e ZES — ridisegnando per intero le condizioni di accesso: esonero al 100% in tutti i casi, incremento occupazionale netto obbligatorio, nessuna eccezione.
I tre bonus del DL 62/2026 e le condizioni di accesso
Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES condividono un impianto comune. In tutti e tre i casi l’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 24 mesi. Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, incluse le trasformazioni da contratto a termine. Sono esclusi il lavoro domestico e l’apprendistato, salvo il caso di apprendistato non trasformato a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro.
L’esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. È invece compatibile con la maggiorazione del costo del personale deducibile per le imprese che incrementano l’occupazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (commi 399 e 400, L. 207/2024). Non accedono al beneficio i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Se l’impresa licenzia per motivi economici un lavoratore con mansione analoga nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, scattano la revoca e il recupero di quanto già fruito. L’esonero residuo può essere riconosciuto anche quando il lavoratore ha già beneficiato parzialmente dell’incentivo presso un precedente datore.
Condizione trasversale a tutti i bonus è il rispetto delle regole sul salario giusto introdotte dallo stesso DL 62/2026: le retribuzioni applicate non possono essere inferiori al trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Il calcolo dell’incremento occupazionale netto
Tutti e tre i bonus richiedono che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto mensile. Il calcolo si effettua confrontando il numero dei dipendenti rilevato a fine mese con la media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori a tempo parziale il conteggio è ponderato: si considera il rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento deve essere calcolato al netto delle riduzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o facenti capo allo stesso soggetto economico. Il meccanismo retroattivo del decreto significa che le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026 rientrano nel perimetro agevolabile, a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti.
Bonus giovani under 35: chi può accedere e quanto vale
Il Bonus giovani aggiorna gli incentivi per le assunzioni in Manovra 2026, rimasti in attesa dei decreti attuativi. Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale under 35 mai occupato stabilmente. Il massimale è di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che sale a 650 euro per le assunzioni presso sedi o unità produttive nella ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria). La durata ordinaria è di 24 mesi. L’accesso richiede una domanda preventiva all’INPS tramite il portale delle agevolazioni, da presentare prima dell’assunzione o trasformazione.
Per accedere al bonus il lavoratore deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. La durata si riduce a 12 mesi nei casi in cui il lavoratore sia disoccupato da almeno 12 mesi e appartenga a una delle categorie svantaggiate definite dall’articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014 (lettere c, e, f, g):
- lavoratori privi di diploma di istruzione secondaria superiore o di formazione professionale (ISCED 3);
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- occupati in settori o professioni con un tasso di disparità di genere superiore al 25%;
- appartenenti a minoranze etniche che necessitano di sviluppare il profilo linguistico, la formazione professionale o l’esperienza lavorativa.
La disoccupazione annuale si applica anche ai lavoratori con meno di 24 anni o disoccupati da almeno sei mesi, in quanto rientranti nelle definizioni di lavoratore svantaggiato ai sensi della normativa europea. Il limite di spesa per questa misura è di 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Bonus Donne 2026: lavoratrici ammesse e importi aggiornati
Il Bonus Donne riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a una delle categorie svantaggiate richiamate dalle lettere da b) a g) dell’articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014. La durata ordinaria è di 24 mesi, ridotta a 12 mesi per le categorie di svantaggio più ampie previste dalla normativa europea. In entrambi i casi l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto.
Il massimale ordinario è di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica ammissibili ai fondi strutturali europei il tetto sale a 800 euro mensili: rileva la residenza della lavoratrice, non l’ubicazione della sede aziendale. Rispetto al Milleproroghe, l’innalzamento del massimale nelle aree ZES da 650 a 800 euro è la novità più rilevante per le imprese del Mezzogiorno.
Bonus ZES Mezzogiorno per le microimprese
Il Bonus ZES è uno strumento distinto, riservato alle imprese di minori dimensioni. Aggiorna i requisiti del Bonus ZES Unica del Decreto Coesione, in vigore fino al 31 dicembre 2025 e già prorogato dal Milleproroghe fino al 30 aprile. Possono accedere i datori di lavoro privati con un organico non superiore a 10 dipendenti nel mese di assunzione, con sede o unità produttiva nella ZES Unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria).
I lavoratori da assumere devono avere almeno 35 anni di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi: una platea opposta a quella del Bonus Giovani, con cui non si sovrappone. Il contratto deve essere a tempo indeterminato e generare un incremento occupazionale netto. L’esonero è al 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Stabilizzazioni agevolate tra agosto e dicembre 2026
Il DL 62/2026 introduce un quarto incentivo, riservato alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. Il bonus stabilizzazioni si applica alle conversioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, di contratti a tempo determinato di durata complessiva non superiore a 12 mesi stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026. I lavoratori interessati devono avere meno di 35 anni e non essere mai stati occupati a tempo indeterminato. L’esonero è al 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili.
Valgono le stesse condizioni degli altri bonus: incremento occupazionale netto verificato e rispetto delle regole sul salario giusto. L’efficacia del bonus stabilizzazioni è però subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE: prima del via libera UE la misura non è applicabile.