Tratto dallo speciale:

Rispetto dei CCNL: i trattamenti di welfare non rilevano

di Anna Fabi

8 Maggio 2019 12:42

I chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro sui controlli in azienda sul rispetto dei CCNL: i trattamenti di welfare non rilevano.

Con la Circolare n. 7/2019, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito interessanti indicazionial proprio personale ispettivo con riferimento ai controlli effettuati nelle aziende per verificare il rispetto degli obblighi previsti da CCNL. Tra i chiarimenti viene specificato che non devono essere considerati quei trattamenti che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, comunemente riconducibili al concetto di “welfare aziendale”.

=> Incentivi per il welfare aziendale

Valutazione trattamenti economici

I chiarimenti riguardano la corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la quale stabilisce che:

Adecorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

=> DURC irregolare: agevolazioni assunzioni revocate

In particolare, facendo riferimento alla valutazione del trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto ai dipendenti, l’Ispettorato esorta gli ispettori ad eseguire un’analisi approfondita dei trattamenti effettivamente garantiti ai dipendenti, al fine di verificare se gli stessi siano equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti e accordi applicati così da legittimare la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Viene inoltre puntualizzato che in tale processo di valutazione non devono essere considerati quei trattamenti che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, come avviene ad esempio per il cosiddetto welfare aziendale.