Entro il 31 maggio riprende la riscossione dei tributi sul lavoro dipendente nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, con la restituzione a rate di quanto non versato nel periodo di applicazione della cosiddetta “busta paga pesante“.
=> Busta paga pesante: istruzioni INPS
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 19/2018 fornisce una serie di chiarimenti ai sostituti d’imposta e risponde a dubbi relativi a situazioni particolari, ad esempio ai casi in cui il lavoratore non sia più occupato oppure sia deceduto.
Si tratta della sospensione del versamento delle ritenute fiscali sul lavoro dipendente prevista nel 2017 nei comuni colpiti dal sisma del 2016 dal decreto legge 189/2016.
del provvedimento prevede che la riscossione riprenda dal 31 maggio 2018. Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, con pagamento frazionato fino a 24 rate mensili di pari importo.
La rateazione può essere anche applicata nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia nel frattempo interrotto o in caso di revoca della sospensione richiesta.
I sostituti d’imposta devono indicare nella CU 2018 l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.
Se il dipendente nel frattempo è mancato, gli eredi rispondono delle obbligazioni tributarie pendenti relative al periodo precedente al decesso. In questo caso, tutti i termini sono prorogati di sei mesi.