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In pensione con la facoltà di computo

di Nicola Santangelo

Pubblicato 2 Dicembre 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

I soggetti che, ai fini pensionistici, appartengono al cosiddetto regime misto possono optare per la facoltà di computo in modo da sommare i diversi contributi versati in altre gestioni INPS (lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi) per raggiungere il requisito contributivo per la pensione. Si potrà, in questo modo, accedere prima alla pensione. C’è, tuttavia, un aspetto da non sottovalutare: la pensione verrà calcolata esclusivamente con la regola contributiva.

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I soggetti iscritti alla gestione separata che appartengono al regime misto ossia hanno versato contributi sia nel regime retributivo che in quello contributivo possono optare per la facoltà di computo. In questo modo si potranno sommare i diversi spezzoni contributivi versati in altre gestioni Inps al fine di raggiungere il requisito contributivo per la pensione. L’opzione per la pensione contributiva offre da un lato la possibilità di andare prima in pensione ma dall’altro si avrà diritto ad una pensione calcolata interamente con la regola contributiva. Possono avvalersi della facoltà di computo i soggetti che risultano iscritti alla Gestione Separata ossia che hanno accreditato, anche in passato, almeno un contributo mensile nella Gestione Separata. Non è, quindi, necessario che il soggetto stia continuando a versare i contributi alla Gestione Separata ma è sufficiente che l’abbia fatto per almeno un mese.

Le condizioni che permettono di presentare l’opzione per la pensione contributiva sono:

  • anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 (sono esclusi dalla facoltà di computo i lavoratori iscritti per la prima volta all’INPS dopo il 1° gennaio 1996);
  • anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 collocati dopo il 1° gennaio 1996.

I requisiti di anzianità contributiva necessari per la facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale. Inoltre non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà di computo la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo. L’opzione della facoltà di computo va presentata tramite domanda scritta, contestualmente alla domanda di pensione.