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Pensione anticipata per lavoratrici madri

di Noemi Ricci

Pubblicato 17 Luglio 2015
Aggiornato 29 Settembre 2015 09:14

Pensioni anticipate, con la maternità si può richiedere fino ad un anno di sconto sull'età pensionabile: i requisiti.

Pensione anticipata di 4 mesi per ciascun figlio alle lavoratrici madri il cui assegno previdenziale viene calcolato interamente con il sistema contributivo. Una possibilità offerta dall’articolo 1 comma 40 lettera c) della legge 335/1995 che, in caso di maternità, consente di anticipare la pensione di vecchiaia fino ad un massimo di un anno. Si tratta di un beneficio che, seppure si tratti di un piccolo sconto, va tenuto presente soprattutto in questi ultimi tempi in cui, con le varie Riforme delle Pensioni e per effetto dell’applicazione della speranza di vita, i requisiti per l’uscita dal mondo del lavoro si stanno allungando sempre più.

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Limiti

Il limite massimo per la fruizione dell’agevolazione che riconosce alle lavoratrici madri un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 12 mesi, quindi per un massimo di 3 figli.

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Requisiti

Questo però solo nel caso in cui l’assegno previdenziale venga determinato completamente con il sistema contributivo, ovvero per le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi previdenziali a partire dal 1° gennaio 1996. Possono esercitare l’opzione al sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della legge 223/1995, le lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995. Rientrano tra le lavoratici che possono fruire della pensione anticipata per la maternità anche le lavoratrici che esercitino la facoltà di computo nella Gestione Separata per le quali, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Dm 282/1996, è previsto il passaggio automatico al sistema contributivo di tutta la contribuzione versata anche prima del 1996.

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Lavoratrici escluse

Risultano invece escluse le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 per le quali almeno una piccola parte dell’assegno viene determinata con il sistema retributivo. Escluse anche le lavoratrici che esercitano l’opzione donna regolata dalla legge 243/04, poiché questa non comporta un passaggio completo al sistema contributivo.