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Incentivi al reimpiego: lavoratori in mobilità 

di Roberto Grementieri

Pubblicato 4 Ottobre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Benefici contributivi ed incentivi economici sono previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  anche sulla base di specifici provvedimenti ministeriali.

I benefici (contributivi ed economici) non spettano a favore del datore di lavoro:
a) che assuma nuovamente, nel rispetto del diritto di precedenza, il lavoratore collocato in mobilità  negli ultimi sei mesi;
b) che assuma un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità  nel caso in cui lo stesso sia stato collocato in mobilità , nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta le seguenti caratteristiche:
1) assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume;
2) esistenza di un rapporto di controllo o collegamento.

La concessione dei benefici è esclusa, inoltre, quando non si realizza un effettivo incremento dell’occupazione, né della costituzione del rapporto di lavoro deriva da una libera opzione del datore di lavoro, ma da un preciso obbligo previsto dalla legge.

L’assunzione che sin dall’inizio è a tempo indeterminato offre al datore di lavoro i seguenti benefici:
riduzione aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti;
incentivo economico, per non più di 12 mesi, pari al 50% dell’indennità  di mobilità  che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.

I lavoratori in mobilità  possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata massima non superiore a 12 mesi.

In tal caso il datore di lavoro beneficia per la durata del contratto della riduzione delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti.

Per la legittimità  del contratto è richiesto solo il requisito soggettivo, a prescindere da ogni riferimento a cause oggettive.

La stipula del contratto è comunque compatibile con la sussistenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive stabilite dalla legge sulle assunzioni a termine, quando non trovano applicazione le agevolazioni contributive.