Manovra correttiva: zone a burocrazia zero e crisi aziendale

di Roberto Grementieri

Pubblicato 16 Giugno 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

La manovra correttiva (d.l. n. 78 del 31.05.10) prevede l’istituzione di zone a burocrazia zero nel Mezzogiorno, nelle quali per aprire un’attività  ci si potrà  rivolgere a un solo soggetto.

In pratica, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto potranno godere dei seguenti vantaggi:

a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e oggetto, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, saranno adottati esclusivamente dal prefetto;

b) nell’ipotesi in cui la zona a burocrazia zero coincida, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane, le risorse previste per tali zone franche urbane saranno utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

c) nella realizzazione e attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-uffici territoriali di governo assicureranno assoluta priorità  alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone.

Per favorire la composizione delle crisi d’impresa verrà  prevista la prededuzione per i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi e per i finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Per gli accordi di ristrutturazione verrà  stabilita la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative decisa dal tribunale nel corso di un’udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.

Previsto inoltre l’esonero dalla responsabilità  per bancarotta per gli istituti introdotti dalla riforma fallimentare e nei quali opera il controllo giudiziario, e cioè per concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani stragiudiziali attestati.