Con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità introdotte in materia di studi di settore in vigore per l’annualità 2008.
Analizziamo sinteticamente i diversi punti della circolare.
I nuovi termini d’approvazione degli studi di settore.
La riforma ha di fatto reso possibile, a partire dal periodo d’imposta 2008, l’utilizzazione degli studi in sede di accertamento solamente se pubblicati prima della scadenza del periodo d’imposta cui si riferisce l’accertamento stesso.
La nuova disposizione ha anche previsto che la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire, a partire dall’anno 2009, entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui è stabilita la loro entrata in vigore.
Indicatori di normalità economica.
Per il periodo d’imposta 2008, è stata sottoposta a revisione la seconda tranche di studi costruiti tenendo conto degli specifici indicatori di normalità economica.
Tali nuovi indicatori contribuiscono a garantire un grado di precisione della stima dei ricavi o compensi di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli indicatori approvati con il decreto del 20 marzo 2007.
Per gli studi relativi alle attività professionali sono stati approvati i seguenti indicatori: “Rendimento orario“, “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi“, “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” e “Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili“.
Per gli studi relativi alle attività d’impresa, sempre con il citato decreto, sono stati, invece, approvati differenti indicatori che possono variare da studio a studio, in relazione alle specifiche particolarità che caratterizzano ognuno di essi.
In particolare, per la maggior parte di questi ultimi studi, sono stati individuati gli indicatori: “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi“, “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi“, “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi”, “Durata delle scorte“, “Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi” e “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi“.
Le principali novità della modulistica studi di settore 2009.
All’interno della sezione frontespizio del modello studi di settore, relativa all’inizio e/o cessazione dell’attività , è stato inserito un ulteriore codice che individua la causa di esclusione dall’applicazione degli studi “cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione“.
Qualora si verifichi tale ipotesi, il contribuente dovrà sempre segnalare la causa di esclusione dagli studi di settore anche nel modello Unico 2009, indicando il codice 2 nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG.
A decorrere dal periodo d’imposta 2008 è terminato il regime transitorio previsto dal decreto 11 febbraio 2008, che ha abolito l’obbligo dell’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, e la disciplina giuridica prevista per le imprese multiattività entra a pieno regime.