Studi di settore: nuovi indicatori e modulistica

di Roberto Grementieri

Pubblicato 23 Giugno 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

Con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità  introdotte in materia di studi di settore in vigore per l’annualità  2008.
Analizziamo sinteticamente i diversi punti della circolare.

I nuovi termini d’approvazione degli studi di settore.
La riforma ha di fatto reso possibile, a partire dal periodo d’imposta 2008, l’utilizzazione degli studi in sede di accertamento solamente se pubblicati prima della scadenza del periodo d’imposta cui si riferisce l’accertamento stesso.

La nuova disposizione ha anche previsto che la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire, a partire dall’anno 2009, entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui è stabilita la loro entrata in vigore.

Indicatori di normalità  economica.
Per il periodo d’imposta 2008, è stata sottoposta a revisione la seconda tranche di studi costruiti tenendo conto degli specifici indicatori di normalità  economica.

Tali nuovi indicatori contribuiscono a garantire un grado di precisione della stima dei ricavi o compensi di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli indicatori approvati con il decreto del 20 marzo 2007.
Per gli studi relativi alle attività  professionali sono stati approvati i seguenti indicatori: “Rendimento orario“, “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi“, “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” e “Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili“.

Per gli studi relativi alle attività  d’impresa, sempre con il citato decreto, sono stati, invece, approvati differenti indicatori che possono variare da studio a studio, in relazione alle specifiche particolarità  che caratterizzano ognuno di essi.

In particolare, per la maggior parte di questi ultimi studi, sono stati individuati gli indicatori: “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi“, “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi“, “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi”, “Durata delle scorte“, “Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi” e “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi“.

Le principali novità  della modulistica studi di settore 2009.
All’interno della sezione frontespizio del modello studi di settore, relativa all’inizio e/o cessazione dell’attività , è stato inserito un ulteriore codice che individua la causa di esclusione dall’applicazione degli studi “cessazione dell’attività  nel corso del periodo d’imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione“.
Qualora si verifichi tale ipotesi, il contribuente dovrà  sempre segnalare la causa di esclusione dagli studi di settore anche nel modello Unico 2009, indicando il codice 2 nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG.

A decorrere dal periodo d’imposta 2008 è terminato il regime transitorio previsto dal decreto 11 febbraio 2008, che ha abolito l’obbligo dell’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, e la disciplina giuridica prevista per le imprese multiattività  entra a pieno regime.