Tra le novità introdotte dal decreto anti-crisi, convertito con modificazioni nella legge 2/2009, va segnalata l’ abrogazione del Libro Soci per le Srl dal 30 marzo 2009.
L’art. 16, comma 12-septies, ha infatti cancellato il numero 1 del primo comma dell’art. 2478 c.c. che menziona tra i libri sociali obbligatori il libro soci, nel quale, si ricorda, deve essere annotato nominativo, partecipazione, versamenti effettuati sulle partecipazioni e variazioni persone.
Tale libro assume estrema rilevanza in caso di trasferimento di partecipazioni, dal momento che, come stabilito prima della riforma dall’art. 2470, con l’iscrizione nel libro soci il trasferimento produce i suoi effetti nei confronti della società e l’acquirente acquista i diritti sociali sia di natura amministrativa (intervento e voto in sede assembleare, impugnazione delle decisioni dei soci, e così via) sia di natura patrimoniale (dividendo, liquidazione della quota nel caso di scioglimento della società ).
Con la nuova disposizione gli effetti conseguenti dall’annotazione sono ricondotti al deposito nel registro imprese dell’atto avente come oggetto il trasferimento della partecipazione di s.r.l. e, quindi, dalla sua protocollazione e non dalla sua iscrizione.
La mera protocollazione, inoltre, non permetterà di vedere a chi esegue una visure camerale il trasferimento della partecipazione; operazione che sarà visibile soltanto dopo l’iscrizione e, quindi, all’avvenuta evasione della pratica relativa.
L’art. 16, elimina anche l’obbligo di predisporre l’elenco soci in sede di bilancio, e di depositarlo nel registro delle imprese, imponendo agli amministratori – entro il 30 marzo prossimo – di depositare apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro soci.