Il riscatto ai fini pensionistici, in tutto o in parte, dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria, richiede specifica domanda dell’assicurato, a meno che gli stessi periodi non siano già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto.
Il riscatto del servizio civile è riservato ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335.
Riscatto del servizio civile: come funziona
I periodi di rapporto di servizio riferiti all’ex servizio civile possono essere riscattati ai fini pensionistici secondo quanto disposto dall’art.17, quarto comma, del decreto legislativo n. 40/2017, con onere a carico dell’assicurato. L’iscrizione a FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, o Gestione Separata è un requisito obbligatorio che risulta verificato in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto (cfr.: Circolare INPS n. 108/2017).
Costo del riscatto
Chi non ha i requisiti per il riscatto agevolato applica il riscatto ordinario con le consuete regole e costi pieni.
I periodi di servizio civile universale da ammettere a riscatto ordinario sono valutati esclusivamente nella quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, questo significa che gli oneri relativi a tali periodi saranno determinati con il meccanismo del calcolo “percentuale” (art.2, comma 5, del citato D. Lgs. n.184/1997) applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui viene chiesto il riscatto.
Come base di calcolo viene presa la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Presentazione domanda di riscatto
La possibilità di presentare domanda di riscatto contributivo non è soggetta a termini di decadenza e il riscatto può anche essere richiesto in maniera parziale. La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, indicando:
- il periodo di servizio effettuato;
- il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- il progetto di servizio civile approvato;
- l’ente presso cui è stata svolta l’attività di servizio civile su base volontaria.
Il servizio di riscatto è disponibile sul sito INPS (www.inps.it), utilizzando il servizio raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti – ricongiunzioni”. Dalla Home Riscatti è possibile compilare e inoltrare la richiesta, consultare l’elenco delle domande di riscatto inviate, verificare lo stato di una pratica, il protocollo di una domanda, stampare le ricevute.
Con il pulsante di dettaglio è possibile visualizzare: sede INPS di assegnazione, responsabile del procedimento, stato pratica, ricevuta di protocollo. Se una domanda è ancora in bozza è possibile eliminarla o modificarla. Con la funzione Modalità di calcolo, è possibile quantificare il costo dell’onere nei casi di liquidazione della pensione con sistema contributivo (cfr. la circolare n. 6/2020) senza allegare il modulo AP142 (dall’Area “Domanda di prestazioni pensionistiche”, con il percorso: “Nuova prestazione pensionistica” e il successivo sottomenù “Certificazioni” > “Diritto a pensione”).