Dal 2012 l’INPS gestisce la previdenza del settore attraverso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che ha incorporato le funzioni dell’ex ENPALS mantenendo però un impianto normativo specifico, diverso da quello dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Per attori, cantanti, registi, doppiatori e decine di altre figure del settore, le regole per la pensione seguono logiche proprie: contributi in giornate, tre gruppi e un sistema di calcolo in più quote.
- Chi si iscrive al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
- I tre gruppi del FPLS e le giornate contributive richieste
- Contribuzione, passaggi e massimali
- Pensione di vecchiaia e anticipata per iscritti al FPLS
- Calcolo pensione ex ENPALS: Quote A, B e C
- Cassazione su Quota B: ricalcolo e recupero pensione
- Le aliquote di rendimento FPLS
- Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione contributi
Chi si iscrive al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
Il FPLS è l’assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi del settore spettacolo, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto. La platea degli iscritti è ampia e comprende figure molto diverse tra loro: cantanti, ballerini, attori, registi, doppiatori, sceneggiatori, presentatori, direttori di scena, direttori d’orchestra, truccatori e tecnici di palcoscenico. Vi rientrano anche i dipendenti di ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale scommesse e impianti sportivi.
L’elenco aggiornato delle categorie obbligate all’iscrizione è consultabile nell’Allegato 1 della Circolare INPS 83/2016, come integrato dall’Allegato 1 della Circolare INPS 155/2021. Quest’ultima ha ampliato la platea degli iscritti in attuazione del DL 73/2021, includendo nuove tipologie di attività connesse alla produzione di spettacoli.
I tre gruppi del FPLS e le giornate contributive richieste
Una delle caratteristiche più peculiari del Fondo è che l’anzianità contributiva si misura in giornate, non in settimane come nell’AGO. L’anno lavorativo convenzionale di riferimento è di 312 giorni. A partire dal 1° agosto 1997, i lavoratori iscritti al FPLS sono suddivisi in tre gruppi in base alla natura del contratto:
- il Gruppo A comprende i lavoratori a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; dal 1° luglio 2021 il requisito per maturare un’annualità è fissato a 90 giornate (ridotto dal precedente limite di 120 giornate in vigore dal 1° gennaio 1993, e da 60 giornate applicabili fino al 31 dicembre 1992);
- il Gruppo B comprende i lavoratori a tempo determinato con attività non direttamente connessa alla produzione artistica o tecnica di spettacoli; per questi serve raggiungere 260 giornate per anno;
- il Gruppo C include i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i quali l’annualità si completa con 312 giornate.
Prima della Riforma Amato (1° agosto 1997), il Fondo era articolato in due soli gruppi: il gruppo A per il personale artistico e tecnico con contratti a tempo determinato o saltuari, il gruppo B per i lavoratori comuni dell’impresa a tempo indeterminato. Per chi ha maturato contribuzione prima del 1° agosto 1997, il numero di giornate richiesto per ciascuna annualità è quindi personalizzato in base ai periodi in cui i versamenti sono stati effettuati.
Contribuzione, passaggi e massimali
Per i lavoratori del Gruppo A, il FPLS prevede un meccanismo di copertura d’ufficio che consente di completare l’annualità contributiva in presenza di determinate condizioni. Questa contribuzione è riconosciuta ai soli fini del diritto alle prestazioni, senza incidere sulla misura dell’assegno pensionistico.
Il passaggio tra i diversi gruppi è regolato da una normativa specifica che impone un meccanismo di riproporzionamento dei contributi giornalieri già maturati. Sul fronte dei massimali pensionistici, il Fondo si distingue dall’AGO con due regimi distinti:
- per gli assicurati iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, i contributi vengono calcolati sulla retribuzione effettiva fino a un massimale giornaliero differenziato per fasce retributive, a partire dalla soglia di 766 euro al giorno (art. 1, comma 8, DLgs. 182/1997) e sulla retribuzione eccedente si applica un contributo di solidarietà pari al 5% del reddito — per gli artisti il massimale giornaliero nel 2026 è pari a 892 euro (Circolare INPS 6/2026);
- per gli assicurati iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fisso e per il 2026 è pari a 122.295 euro, aggiornato ogni anno in base all’indice Istat (Circolare INPS 6/2026).
Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione (Quote A e B), la retribuzione giornaliera eccedente il massimale pensionabile non viene considerata. Il valore di questo limite — fissato a 241,17 euro nel 2022 — è soggetto a rivalutazione annuale da parte dell’INPS: per i valori aggiornati si fa riferimento alla circolare annuale sui minimali e massimali previdenziali.
=> Riforma del settore Spettacolo: tutele previdenziali
Pensione di vecchiaia e anticipata per iscritti al FPLS
Il Fondo riconosce agli iscritti le principali forme pensionistiche previste dalla normativa generale — pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e pensione ai superstiti — con alcune specificità importanti per determinate categorie professionali.
I lavoratori appartenenti a categorie professionali specifiche e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con requisiti più favorevoli rispetto alla normativa AGO generale. In base al DPR 157/2013 e alle successive modifiche introdotte dal DL 73/2021:
- gli artisti lirici, i cantanti, i direttori d’orchestra, gli orchestrali e i coristi possono andare in pensione anticipata a 62 anni di età con almeno 20 anni di assicurazione e contribuzione (requisito in vigore dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026);
- gli attori, i conduttori, i direttori d’orchestra e le figure del settore figurazione e moda accedono alla pensione anticipata a 65 anni con almeno 20 anni di contribuzione (dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026);
- i ballerini e i tersicorei possono andare in pensione a 47 anni con 20 anni di assicurazione e contribuzione (requisito vigente fino al 31 dicembre 2026).
Per le prestazioni decorrenti dal 1° agosto 2021, la contribuzione complessivamente richiesta deve riferirsi per almeno due terzi a effettive prestazioni lavorative nel settore spettacolo: solo il restante terzo può essere coperto da contribuzione figurativa, volontaria, da riscatto o da versamenti nel FPLD. Il Fondo riconosce inoltre la pensione supplementare per i titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive o esonerative.
Calcolo pensione ex ENPALS: Quote A, B e C
Le specificità del sistema di calcolo della pensione ex ENPALS producono effetti significativi sull’importo finale. Il calcolo avviene in tre fasi, ciascuna riferita a un diverso periodo contributivo:
- la Quota A considera l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 e si calcola sulla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere accreditate nell’intera carriera lavorativa, rivalutate in base alla variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione, entro il limite del massimale retributivo giornaliero;
- la Quota B considera l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (o al 31 dicembre 2011 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 1995); la base di calcolo è la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere per il Gruppo A, delle ultime 2.600 per il Gruppo B oppure delle ultime 3.120 per il Gruppo C, rivalutate con i coefficienti AGO e sempre entro il limite del massimale retributivo giornaliero;
- la Quota C si basa sul sistema contributivo e riguarda l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 (o dal 1° gennaio 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 1995); per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, tutte le anzianità successive al 1° gennaio 1996 sono calcolate con il metodo contributivo.
Per gli iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995, l’imponibile contributivo non può superare il massimale annuo vigente — pari a 122.295 euro nel 2026 (Circolare INPS 6/2026) — in base a quanto stabilito dalla Legge Dini (art. 1, comma 18, legge 335/1995).
=> Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto
Cassazione su Quota B: ricalcolo e recupero pensione
Il calcolo della Quota B della pensione ex ENPALS è al centro di un contenzioso che negli ultimi anni ha interessato migliaia di pensionati dello spettacolo. L’origine è nell’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 182/1997: la questione riguarda se, nella determinazione della Quota B, il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’articolo 12, comma 7, del D.P.R. 1420/1971 continui ad applicarsi anche per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1992. Per anni numerosi tribunali di merito avevano accolto la tesi contraria — riconoscendo pensioni più elevate — ma la Cassazione ha cambiato indirizzo con la sentenza n. 38018 del 29 dicembre 2022, stabilendo che il tetto del D.P.R. 1420/1971 si applica anche alla Quota B. La stessa ricostruzione è confermata nel dossier della Camera relativo alla proposta di legge AC 1793.
La conseguenza pratica: per i lavoratori dello spettacolo con retribuzioni giornaliere elevate, la parte di compenso eccedente il massimale non entra nel calcolo pieno della Quota B, con effetti riduttivi sull’assegno finale. Adeguandosi all’orientamento ormai consolidato della Cassazione, l’INPS ha assunto la posizione secondo cui gli importi già erogati al di sopra del calcolo corretto costituiscono somme non dovute e, dove possibile, soggette a recupero.
Sul piano giuridico, la restituzione della pensione erogata in eccesso segue logiche differenti a seconda della storia di ogni singolo caso. Quando le somme erano state corrisposte in esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato poi superate nei gradi di giudizio successivi, l’INPS può invocare il principio per cui le somme pagate sulla base di un titolo giudiziario successivamente caducato vanno restituite — una logica diversa dalla disciplina ordinaria degli indebiti pensionistici. In quest’ultimo caso, invece, troverebbero applicazione le tutele dell’articolo 52 della legge 88/1989, che limita il recupero delle rate già riscosse in assenza di dolo del pensionato, e dell’articolo 13 della legge 412/1991, che restringe ulteriormente la rettifica ai provvedimenti formali e definitivi viziati da errore imputabile all’ente.
Sul piano legislativo, è attualmente in esame in Commissione alla Camera la proposta di legge AC 1793, che mira a introdurre un’interpretazione autentica favorevole ai lavoratori dello spettacolo, escludendo il vecchio massimale dalla determinazione della Quota B. Al momento, il testo è ancora fermo in Parlamento.
Le aliquote di rendimento FPLS
Le aliquote di rendimento della retribuzione pensionabile adottate nel FPLS corrispondono a quelle dell’AGO: il 2% per ogni anno di contribuzione, con rendimenti decrescenti al crescere della retribuzione. Questo schema si applica sia alla Quota A sia alla Quota B.
Il massimale retributivo pensionabile introduce una limitazione alle aliquote di rendimento sulle quote che superano il primo tetto di retribuzione pensionabile per gli iscritti al FPLS. Le quote aggiuntive trovano riconoscimento solo fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile previsto per il fondo.
=> Riscatto laurea per la pensione ex Enpals
Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione contributi
La contribuzione versata al FPLS si combina, in via ordinaria, con quella versata all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD) attraverso un meccanismo di totalizzazione gratuita fissato dalla Convenzione INPS/ENPALS del 1973. L’obiettivo è ottenere una prestazione previdenziale unica — pensione di vecchiaia o pensione anticipata — sommando i contributi dei due fondi senza oneri aggiuntivi per il lavoratore.
Se il diritto alla pensione non si perfeziona nemmeno con il cumulo FPLS-FPLD, è possibile valorizzare anche la contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per i lavoratori del Gruppo A, tuttavia, il perfezionamento del diritto deve avvenire con contribuzione da attività lavorativa nel settore spettacolo: dal 1° luglio 2021 è sufficiente che almeno due terzi delle prestazioni siano riconducibili al settore.
In alternativa al cumulo convenzionale, la contribuzione può essere trasferita attraverso la ricongiunzione secondo le regole previste dalla legge 29/1979. Gli assicurati possono inoltre avvalersi della totalizzazione nazionale, del computo nella gestione separata o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le norme che disciplinano ciascuno di questi istituti.
Chi si avvicina alla pensione o vuole stimare l’importo del futuro assegno può utilizzare il calcolo della pensione online disponibile su PMI.it.