Il bonus colonnine domestiche si chiede dal 22 settembre 2026 sulla piattaforma di Invitalia, aperta a mezzogiorno: persone fisiche e condomìni che hanno già fatto installare una wall box o una colonnina di ricarica possono ottenere dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un contributo a fondo perduto su acquisto e posa. Se le richieste superano i fondi, le domande entrano in istruttoria nell’ordine di arrivo, e una pratica incompleta ammette un solo nuovo invio: fattura elettronica, pagamento tracciabile e modello di wall box ammesso vanno controllati prima di presentarla.
In sintesi:
- il contributo copre l’80% delle spese di acquisto e posa, fino a 1.500 euro per persona fisica e 8.000 euro per la posa sulle parti comuni condominiali (art. 2 del decreto direttoriale MIMIT 4 agosto 2026);
- le domande si inviano sulla piattaforma Invitalia dalle 12 del 22 settembre 2026 alle 12 del 31 gennaio 2027, per installazioni completate dal 26 giugno al 31 dicembre 2026 (decreto direttoriale MIMIT 11 settembre 2026);
- la dotazione 2026 è di 15 milioni di euro, di cui 10 di residui 2025, su 68 milioni fino al 2030 (art. 6, comma 2, del DPCM 10 giugno 2026);
- la wall box deve figurare nell’elenco GSE dei dispositivi conformi alla delibera ARERA n. 541/2020/R/eel ed essere pagata con bonifico o carta intestati al beneficiario, senza finanziamento (artt. 3 e 4 del decreto direttoriale 4 agosto 2026);
- secondo Invitalia, la concessione del contributo avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande.
- Bonus colonnine domestiche: fondi assegnati in ordine cronologico
- Beneficiari del bonus colonnine domestiche: persone fisiche e condomìni
- Importo del bonus colonnine e soglia di spesa del tetto massimo
- Requisiti della wall box per il bonus colonnine: elenco GSE e delibera ARERA
- Data di installazione e annualità del bonus colonnine domestiche
- Pagamenti e documenti per il bonus colonnine domestiche
- Domanda del bonus colonnine su Invitalia: procedura e improcedibilità
Bonus colonnine domestiche: fondi assegnati in ordine cronologico
Il bonus colonnine domestiche è concesso con procedura a sportello: se le richieste superano le risorse disponibili, le domande sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione (art. 6, commi 1 e 3, del decreto direttoriale MIMIT 4 agosto 2026). Al momento dell’invio la piattaforma controlla che il richiedente non abbia già presentato domanda e che ci siano ancora fondi disponibili (art. 6, comma 8).
Il DPCM automotive del 10 giugno 2026 finanzia la misura all’articolo 6 attingendo al Fondo automotive dell’art. 22 del DL n. 17/2022, con questa ripartizione per annualità:
| Annualità | Risorse per le colonnine domestiche |
|---|---|
| 2026 | 15 milioni di euro (10 di residui 2025 e 5 di competenza) |
| 2027 | 15 milioni di euro |
| 2028 | 15 milioni di euro |
| 2029 | 15 milioni di euro |
| 2030 | 8 milioni di euro |
Con la dotazione 2026 le risorse coprono al massimo circa 10.000 contributi pieni per persone fisiche, secondo un’elaborazione PMI.it sui dati del decreto. Il numero scende verso 9.650 se gli oneri riconosciuti a Invitalia, fino al 3,5% delle risorse stanziate per l’anno (art. 5, comma 4), si calcolano sull’intera dotazione, e cala ancora con i condomìni: una domanda condominiale al tetto assorbe i fondi di oltre cinque contributi privati pieni.
L’ordine di arrivo decide l’accesso solo se i fondi si esauriscono prima della chiusura dello sportello: in quel caso il Ministero ne dà avviso sul proprio sito, come chiariscono le FAQ del MIMIT (n. 7).
Beneficiari del bonus colonnine domestiche: persone fisiche e condomìni
Possono chiedere il contributo le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni, questi ultimi per la posa sulle parti comuni individuate dagli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile (art. 2, comma 2, del decreto direttoriale).
La wall box del privato deve essere destinata a uso esclusivamente privato e non accessibile al pubblico; quella condominiale all’utilizzo collettivo dei condòmini, anch’essa esclusa dall’accesso pubblico (art. 4, commi 2 e 3). In entrambi i casi l’infrastruttura va collocata in Italia, in un’area nella piena disponibilità del beneficiario (art. 4, comma 1, lettera b).
Titolari di ditte individuali e società sono esclusi: secondo la FAQ n. 2 del MIMIT, per imprese e pubbliche amministrazioni sono previste altre forme di incentivo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del PNRR.
Importo del bonus colonnine e soglia di spesa del tetto massimo
Il contributo è pari all’80% delle spese di acquisto e posa, con un tetto di 1.500 euro per ogni persona fisica richiedente e di 8.000 euro per la posa sulle parti comuni condominiali (art. 2, commi 1 e 2). Il tetto si raggiunge con una spesa ammissibile di 1.875 euro per i privati e di 10.000 euro per i condomìni: oltre queste soglie ogni euro speso è interamente a carico del beneficiario.
| Spesa ammissibile | Contributo e quota a carico |
|---|---|
| Privato, 1.000 euro | 800 euro di contributo, 200 euro a carico |
| Privato, 1.500 euro | 1.200 euro di contributo, 300 euro a carico |
| Privato, 1.875 euro | 1.500 euro di contributo, 375 euro a carico |
| Privato, 2.500 euro | 1.500 euro di contributo, 1.000 euro a carico |
| Condominio, 6.000 euro | 4.800 euro di contributo, 1.200 euro a carico |
| Condominio, 10.000 euro | 8.000 euro di contributo, 2.000 euro a carico |
| Condominio, 14.000 euro | 8.000 euro di contributo, 6.000 euro a carico |
Il calcolo si applica alla spesa ammissibile. L’art. 3, comma 5, esclude le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; decreto e FAQ ministeriali non indicano in modo espresso se l’IVA addebitata in fattura rientri nella base del contributo, e il punto attende un chiarimento di Invitalia o del Ministero.
Rientrano nella spesa ammissibile (art. 3, comma 3):
- l’acquisto e la messa in opera della colonnina o della wall box, con gli impianti elettrici e le opere edili strettamente necessarie;
- gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, il controllo e la gestione dell’infrastruttura, anche se installati separatamente;
- la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza e i collaudi;
- la connessione alla rete elettrica con l’attivazione di un nuovo punto di prelievo (POD).
Sono escluse, tra le altre, le spese per consulenze diverse da progettazione e collaudi, per terreni e immobili, per autorizzazioni edilizie e i costi di esercizio della colonnina (art. 3, comma 5).
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni, anche fiscali, nazionali, regionali o europee previste per la stessa spesa: se il cumulo emerge, il Ministero dispone la revoca totale o parziale (art. 2, comma 3).
Requisiti della wall box per il bonus colonnine: elenco GSE e delibera ARERA
Per lo sportello 2026 il dispositivo di ricarica deve rispettare i requisiti minimi dell’art. 4 della delibera ARERA n. 541/2020/R/eel e figurare nell’elenco dei dispositivi di ricarica domestica pubblicato dal GSE, nella versione vigente alla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 1, lettera d, del decreto direttoriale).
Il modello installato va quindi controllato nell’elenco dispositivi del GSE prima dell’invio. Il GSE distingue i dispositivi dotati di gestione dinamica del carico da quelli che ne sono privi e ha aggiornato gli elenchi con le informazioni trasmesse dai costruttori dopo il 1° luglio 2025.
L’infrastruttura deve essere nuova di fabbrica, acquistata e installata, e corredata della dichiarazione di conformità prevista dall’art. 7 del DM n. 37/2008, rilasciata dall’installatore (art. 4, comma 1, lettere a e c).
Dall’annualità 2027 all’elenco GSE subentra un’attestazione dell’installatore, allegata alla dichiarazione di conformità, sul rispetto dei requisiti tecnici per i dispositivi di ricarica e per la connessione alla rete, con un modello da definire in un provvedimento successivo (art. 4, comma 1, lettera e).
Data di installazione e annualità del bonus colonnine domestiche
L’annualità del contributo si individua dalla data di completamento dell’installazione (art. 3, comma 1): una wall box acquistata in un anno e posata nell’anno successivo è imputata a quest’ultimo (art. 3, comma 2).
| Situazione | Annualità e sportello |
|---|---|
| Spese pagate prima del 26 giugno 2026 | Escluse: sono ammissibili le spese effettuate dall’entrata in vigore del DPCM 10 giugno 2026 |
| Installazione completata entro il 31 dicembre 2026 | Annualità 2026, sportello in corso |
| Wall box acquistata nel 2026 e posata nel 2027 | Annualità 2027, con termini dello sportello da fissare con decreto direttoriale |
| Installazione completata nel 2027, 2028 o 2029 | Annualità dell’anno di completamento, con attestazione dell’installatore |
| Installazione completata tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030 | Annualità 2030, ultima della misura |
| Installazione completata dopo il 31 marzo 2030 | Fuori dalla misura |
Chi ha acquistato la wall box a novembre e la fa installare a gennaio 2027 perde lo sportello in corso e concorre sulle risorse 2027, con i requisiti di quell’annualità. La lettura letterale dell’art. 3, comma 1, esclude inoltre la fattura d’acquisto pagata prima dell’entrata in vigore del DPCM anche quando la posa è successiva.
Pagamenti e documenti per il bonus colonnine domestiche
I pagamenti devono partire da un conto corrente intestato al beneficiario ed essere eseguiti esclusivamente con bonifico bancario, SEPA Credit Transfer o carta di credito o di debito intestata al beneficiario (art. 6, comma 7, lettera e). Sono escluse le spese pagate in contanti (FAQ n. 17) e quelle sostenute mediante finanziamento (art. 3, comma 4).
Alla domanda si allegano gli estratti conto periodici o, in alternativa, l’elenco movimenti con timbro della banca e firma del funzionario su ogni pagina. Le fatture vanno caricate in formato XML scaricato dal portale dell’Agenzia delle Entrate; la fattura cartacea è ammessa solo se il fornitore è esonerato dalla fatturazione elettronica, con la documentazione che lo prova (art. 6, comma 7, lettere d ed e).
Documenti per i privati
La persona fisica inserisce o allega nella procedura guidata:
- copia del documento d’identità e del codice fiscale;
- fatture elettroniche in XML relative ad acquisto e installazione;
- estratti conto o elenco movimenti vidimato dalla banca;
- dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore;
- dati del conto corrente intestato su cui accreditare il contributo;
- indirizzo PEC attivo per tutta la durata del procedimento.
Le FAQ n. 5 e n. 6 del MIMIT indicano tra i documenti anche la relazione finale sull’investimento e sulle spese sostenute, che non compare nell’elenco dell’art. 6, comma 7, del decreto.
Documenti per i condomìni
Il condominio aggiunge ai documenti comuni:
- codice fiscale del condominio e documento d’identità dell’amministratore pro tempore, con la dichiarazione di possedere i requisiti dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
- per i condomìni fino a otto partecipanti, i dati del condomino delegato in luogo dell’amministratore;
- la delibera assembleare che autorizza i lavori sulle parti comuni, con la dichiarazione dell’amministratore che non è stata impugnata nel termine dell’art. 1137 del Codice civile.
Domanda del bonus colonnine su Invitalia: procedura e improcedibilità
La domanda si presenta solo in via telematica dall’area personale di Invitalia, con accesso tramite SPID, CIE o CNS (art. 6, comma 6), dalle 12 del 22 settembre 2026 alle 12 del 31 gennaio 2027, termini fissati dal decreto direttoriale MIMIT 11 settembre 2026. Secondo le istruzioni del soggetto gestore, i passaggi sono:
- accesso all’area personale con l’identità digitale;
- scelta di «Bonus colonnine domestiche» nel menu a discesa della scrivania personale;
- compilazione del modulo in ogni sua parte, con gli allegati e un indirizzo PEC attivo;
- invio e rilascio della ricevuta di registrazione (art. 6, comma 9).
La pagina Invitalia sulla richiesta del bonus riporta la guida alla compilazione e, tra la modulistica, un modello di attestazione dei requisiti dell’infrastruttura di ricarica. Il numero verde 800 77 53 97 risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Ogni soggetto può presentare una sola domanda (art. 6, comma 4). Se Invitalia la dichiara improcedibile per dati o allegati incompleti o formalmente scorretti, è ammesso un solo nuovo invio entro la chiusura dello sportello e nei limiti dei fondi; una seconda improcedibilità esclude ulteriori domande (art. 6, comma 5, e art. 7). Il nuovo invio porta una nuova data di presentazione, che vale ai fini dell’ordine cronologico.
Prima dell’invio, i controlli documentali sulla pratica sono i seguenti:
- fatture in formato XML scaricate dal portale delle Entrate;
- pagamenti tutti da conto intestato al beneficiario, senza contanti né finanziamento;
- modello di wall box presente nell’elenco GSE vigente alla data della domanda;
- dichiarazione di conformità dell’installatore allegata;
- installazione completata entro l’annualità dello sportello;
- per i condomìni, delibera corredata dalla dichiarazione di mancata impugnazione;
- PEC attiva fino alla chiusura del procedimento.
Invitalia indica che la concessione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande, con un provvedimento che contiene gli elenchi dei beneficiari: con la chiusura ordinaria dello sportello il termine cade il 1° maggio 2027 (calcolo PMI.it). Il contributo è erogato in un’unica soluzione, nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande (art. 8).
Invitalia svolge controlli a campione, anche con ispezioni in loco (art. 9). Se emergono dichiarazioni non veritiere, documentazione non conforme o obblighi non rispettati, il Ministero revoca il contributo e il beneficiario deve restituire le somme entro sessanta giorni dalla comunicazione (art. 10).