Fisco: nuova Black List e regole CFC

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 3 Aprile 2015
Aggiornato 30 Aprile 2015 08:57

I due decreti ministeriali che modificano le Black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)” sulla base delle nuove regole previste dalla Legge di Stabilità 2015.

Nuove regole per la fiscalità internazionale: modificati con due decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze l’elenco delle Black list sulla “indeducibilità dei costi” e le regole per le “Controlled Foreign Companies (CFC)”. I due decreti attuano le novità normative previste dalla recente Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014).

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Indeducibilità dei costi

Nel dettaglio, per quanto riguarda la Black list sulla “indeducibilità dei costi”, l’articolo 1, comma 678, della Legge 190/2014 prevede che:

“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

Tali decreti sono stati emanati dal ministro del MEF, Pier Carlo Padoan. D’ora in poi, quindi, i Paesi da inserire nella Black list sull’indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con tali giurisdizioni estere verranno identificati sulla base dello scambio di informazioni fiscali con l’Italia e non più del livello adeguato di tassazione. Nel nuovo elenco definito dal MEF vengono individuati 46 Paesi e giurisdizioni e sono stati cancellati 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è attualmente in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) per lo scambio di informazioni in materia fiscale.

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Controlled Foreign Companie

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC), normative adottate da Paesi a tassazione ordinaria al fine di contrastare il trasferimento di reddito imponibile verso i Paesi a regime di fiscalità privilegiata, la Black list delle giurisdizioni estere si basa sia sul criterio dello scambio di informazioni che su quello dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). Al verificarsi delle condizioni stabilite, l’Amministrazione Finanziaria potrà imputare alla società controllante residente i redditi dei soggetti partecipati non residenti. In tema di CFC, il comma 680, articolo 1, della Legge di Stabilità 2015 ha previsto che :

“Al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”.

Black List

Black list “indeducibilità dei costi” Black List “CFC”
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Hong Kong
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

(Fonte: MEF).