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Fondo Credito INPS, prestiti e welfare per i pensionati che si iscrivono

di Anna Fabi

31 Marzo 2026 11:18

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Pensionati ed ex dipendenti pubblici possono aderire alla Gestione credito INPS e accedere a prestiti, mutui, sussidi e borse studio. Requisiti, procedura e contributi da versare.

Prestiti agevolati, mutui per la prima casa, sussidi sanitari e borse di studio per i figli: sono le prestazioni agevolate a cui accedono i dipendenti pubblici e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali — il cosiddetto Fondo Credito INPS. L’iscrizione è obbligatoria per chi contribuisce alla Gestione dipendenti pubblici e facoltativa per le altre categorie: dal 2025, grazie alla legge n. 203/2024, l’adesione è aperta senza vincoli di scadenza e chi non aveva ancora aderito può farlo in qualsiasi momento. Una volta iscritti, dopo un anno si accede all’intera gamma delle prestazioni.

Cos’è la Gestione credito INPS e cosa offre

La Gestione credito è un fondo gestito dall’INPS che eroga prestiti agevolati e prestazioni di welfare ai dipendenti pubblici e ai pensionati iscritti. Si autofinanzia interamente con i contributi degli iscritti e con i proventi delle attività creditizie: nessun costo è a carico dello Stato. L’iscrizione è obbligatoria per i dipendenti pubblici con contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP); è facoltativa — ma ora aperta senza scadenza — per le categorie indicate dalla riforma del 2025.

Chi può aderire alla Gestione credito

Pensionati ed ex dipendenti pubblici possono aderire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali senza vincoli di scadenza. La riforma, introdotta dall’articolo 27 della Legge 203/2024 (Collegato Lavoro), ha eliminato le finestre temporali che in passato limitavano l’accesso: l’iscrizione è strutturalmente aperta ma rimane irrevocabile una volta esercitata. Possono aderire, a condizione di non essere già iscritti:

  • i pensionati ex dipendenti pubblici titolari di trattamenti pensionistici a carico delle casse della Gestione dipendenti pubblici (CTPS, CPDEL, CPI, CPS, Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari);
  • i pensionati di enti o amministrazioni pubbliche che fruiscono di trattamento pensionistico a carico di gestioni previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici;
  • i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e gli ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
  • i dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici.

L’adesione è consentita ai titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata e di inabilità, a condizione che, al momento del pensionamento, l’ultimo datore di lavoro rientrasse nelle pubbliche amministrazioni indicate nel D.Lgs. n. 165/2001. Per chi abbia esercitato ricongiunzione, totalizzazione o cumulo contributivo, la possibilità di adesione dipende dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dal completamento della pensione con le gestioni coinvolte.

Non possono aderire i titolari di pensione ai superstiti, i pensionati di enti privati, i soggetti con contribuzione esclusiva alla Gestione separata e chi ha svolto attività in qualità di collaboratore presso enti pubblici.

Come fare domanda e i termini da rispettare

La domanda si presenta esclusivamente online sul portale INPS tramite SPID, CIE o CNS, utilizzando il servizio “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”. L’iscrizione decorre dal primo giorno utile del mese in cui viene presentata la domanda. Le prestazioni possono essere richieste solo dopo un anno dall’iscrizione, salvo un’eccezione rilevante.

I pensionandi — cioè i dipendenti pubblici prossimi alla cessazione dal servizio — devono presentare la domanda entro l’ultimo giorno di servizio. In questo caso l’iscrizione è continua rispetto a quella da dipendente, e le prestazioni sono accessibili da subito, senza attendere i 12 mesi. La stessa regola vale per chi accede all’APE Sociale, a procedure di esodo o a contratti di espansione: la domanda deve essere presentata prima della cessazione, per evitare l’interruzione dei diritti e l’obbligo di rispettare il periodo di attesa.

Le prestazioni disponibili per gli iscritti

Una volta decorso l’anno di iscrizione, il Fondo Credito mette a disposizione una gamma di prestazioni che coprono credito, welfare e formazione:

  • il piccolo prestito, con importo limitato e rimborso fino a 48 rate mensili, per esigenze correnti;
  • il prestito pluriennale diretto, con durata quinquennale (60 rate) o decennale (120 rate), destinato a necessità documentate come spese mediche, ristrutturazioni o acquisto di beni;
  • il mutuo ipotecario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;
  • i sussidi per situazioni di emergenza, come il supporto economico per spese sanitarie straordinarie o eventi calamitosi;
  • le borse di studio per i figli meritevoli degli iscritti, i soggiorni studio in Italia e all’estero e i corsi di formazione professionale.

Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali del bilancio dell’INPS.

I contributi obbligatori per dipendenti e pensionati

L’adesione alla Gestione credito comporta una trattenuta mensile automatica, differenziata per categoria:

  • i dipendenti pubblici versano lo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, trattenuto dal datore di lavoro con diritto di rivalsa;
  • i pensionati versano lo 0,15% dell’importo lordo della pensione, trattenuto direttamente dall’INPS sul cedolino mensile.

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo sono esenti dalla trattenuta. In caso di titolari di più trattamenti pensionistici, l’obbligo contributivo grava esclusivamente sulla pensione diretta derivante dall’attività di dipendente pubblico. Il contributo versato non è rimborsabile in nessun caso, anche se l’iscritto non utilizza le prestazioni. Per i dettagli si può consultare la Circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025.