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Indennità Covid, riesame INPS per i bonus del Sostegni bis

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 19 Ottobre 2021
Aggiornato 22 Marzo 2022 14:51

Indennità Covid, esiti online: riesame entro 20 giorni dal rigetto della domanda per i Bonus INPS da 1600, 800 e 950 euro rinnovati dal DL Sostegni bis.

I lavoratori che hanno subito il rigetto della domanda INPS per le indennità onnicomprensive previste dal Decreto Sostegni bis (dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021), possono presentare istanza di riesame entro 20 giorni dalla comunicazione di reiezione. Le motivazioni del rigetto sono consultabili sul sito INPS, digitando nel campo di ricerca il servizio “Indennità Covid (decreto sostegni bis)”: alla voce “Esiti” sono presenti gli esiti delle domande, accessibili con proprie credenziali.

Si tratta del Bonus 1.600 euro, previsto dall’articolo 9 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020, per:

  • stagionali, lavoratori a tempo determinato e in somministrazione dei settori del turismo e stabilimenti termali;
  • stagionali e lavoratori in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo.

Stesso discorso per il Bonus 800 euro destinati ai lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro effettivo agricolo nell’anno 2020 e per il Bonus 950 euro per pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative. I bonus erano automatici per chi aveva già fruito della prima tranche (di cui al DL 41/2021).

Il riesame è ammesso per motivi non perentori, allegando ulteriore documentazione utile per l’istruttoria (indicata nell’Allegato 1 del Messaggio INPS n.3550, in base alle motivazioni del rigetto) da trasmettere per via telematica utilizzando la stessa sezione dove sono indicati gli esiti.

Per motivazioni non riesaminabili s può solo ricorso giudiziario. Ad esempio, per incompatibilità tra il Bonus 1600 euro ed il REM 2021 di cui all’articolo 36 del DL 73/2021 (e non a quello del primo DL Sostegni 41/2021), o per totale incompatibilità tra Reddito di Emergenza (qualunque tranche) e indennità Covid per braccianti e pescatori autonomi. Tutti i dettagli nel Messaggio INPS n. 3530 del 18 ottobre 201.