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Nuove agevolazioni prima casa nel DL Sostegni: chi ha diritto

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 5 Maggio 2021
Aggiornato 6 Maggio 2021 07:14

Le novità del Decreto Sostegni bis per l'acquisto e il mutuo prima casa dei giovani: esenzione imposte, compensazioni IVA, sconto notaio, garanzia statale.

I giovani fino a 36 anni non compiuti che acquistano la prima casa potranno godere dell’esenzione integrale di tutte le relative tasse – ossia imposta di registro, ipotecaria e catastale – per tutti gli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. E’ la nuova agevolazione contenuta nel Decreto Legge Sostegni bis (all’art. 28 della bozza), che era atteso in Consiglio dei Ministri entro il 7 maggio ma che invece è slittato alla prossima settimana, a meno che non si preferisca inserirla direttamente nel maxi-emendamento al primo decreto Sostegni, che sarà convertito in legge entro il 21 maggio.

Agevolazioni acquisto prima casa

In base alle anticipazioni, sarebbero ammessi all’esenzione dalle imposte le compravendite e gli atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione (da come è scritto il testo non è chiarissimo se questi ultimi siano annoverati tra gli atti esclusi o ammessi. Resterebbero sicuramente fuori case signorili (A1), ville (A8) e castelli (A9). Oltre alla cancellazione delle imposte, dovrebbe scattare anche uno sconto del 50% sul costo del notaio e, per le compravendite immobiliari soggette ad IVA (es.: acquisto diretto dal costruttore), spetterebbe un credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

=> Agevolazioni prima casa: basta una scrittura privata

Garanzia mutui prima casa

Ancora: i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo (mutuo per acquisto o ristrutturazione casa) saranno esenti da imposta sostitutiva di registro, bollo, ipotecarie, catastali e concessione governative (all’art. 16 della bozza del Decreto). In pratica, si mira ad ampliare la norma sul Fondo di garanzia per la prima casa contenuta nell’art 1. comma 48 lettera 3 della legge di bilancio 2014 (n. 147/2013), che di norma offre una garanzia di Stato sul 50% della quota capitale del mutuo per acquisto, ristrutturazione o riqualificazione prima casa per le giovani coppie, single con figli minori o giovani fino a 35 anni con contratto atipico (precari). La misura potrebbe essere applicata fino a fine 2022 (causale Covid) oppure resa strutturale con la modifica della soglia di età.