Assegno di invalidità: IRPEF una sola volta sulla trattenuta in busta paga

Risposta di Barbara Weisz

22 Settembre 2026 08:40

Giuseppe chiede:

Desidero sapere se l’assegno ordinario di invalidità è tassato anche per la parte che il datore di lavoro trattiene in busta paga per conto dell’Inps. In tal caso si verrebbe tassati anche per una cifra non riscossa.

L’assegno ordinario di invalidità si tassa una sola volta, anche per la parte che il datore di lavoro trattiene in busta paga e versa all’INPS. L’Istituto applica l’IRPEF sull’assegno che eroga; il datore deve a sua volta sottrarre la somma trattenuta dall’imponibile fiscale dello stipendio, così che la stessa quota non sia tassata una seconda volta come retribuzione.

La quota trattenuta compare comunque nella Certificazione Unica dell’INPS tra i redditi di pensione: la compensazione avviene sul lato della retribuzione, ed è sul cedolino che si verifica se il datore l’ha applicata.

Riduzioni AOI per chi lavora: INPS e datore di lavoro

Chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità e lavora subisce due decurtazioni diverse per soggetto e base di calcolo. La prima è la riduzione per cumulo con i redditi da lavoro prevista dall’art. 1, comma 42, della L. n. 335/1995 e dalla Tabella G allegata: l’INPS la applica direttamente sull’assegno, nella misura del 25% se il reddito da lavoro supera quattro volte il trattamento minimo annuo e del 50% oltre cinque volte. Con il trattamento minimo INPS 2026 di 611,85 euro mensili, le due soglie annue sono 31.816,20 e 39.770,25 euro.

La seconda è la trattenuta giornaliera in busta paga (art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992; Circolare INPS n. 197/2003). Se l’assegno, già eventualmente ridotto, supera il trattamento minimo ed è stato liquidato con meno di 40 anni di contributi, il datore trattiene il 50% della quota eccedente il minimo e la versa all’INPS; per i redditi da lavoro autonomo la quota è del 30% e la trattiene l’Istituto sull’assegno. Il calcolo della trattenuta sullo stipendio parte quindi dall’importo dell’assegno, qualunque sia il reddito da lavoro.

Solo la prima riduzione abbassa l’importo che l’INPS eroga e certifica. La seconda opera sullo stipendio: l’assegno arriva per intero e la quota incumulabile torna all’Istituto attraverso il datore di lavoro.

Trattenuta in busta paga e imponibile IRPEF dello stipendio

La trattenuta del datore riduce l’imponibile fiscale dello stipendio, perché la stessa somma ha già subito la ritenuta dell’INPS come parte dell’assegno. L’assegno ordinario di invalidità è infatti reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), del DPR n. 917/1986 (TUIR), che vi comprende le pensioni di ogni genere: l’INPS, come sostituto d’imposta, applica l’IRPEF sull’intero importo erogato.

Ai fini contributivi la trattenuta non tocca la retribuzione, perché l’imponibile previdenziale si calcola al lordo di qualsiasi ritenuta. Ai fini fiscali il datore la porta invece in diminuzione dell’imponibile IRPEF, come indica la prassi dei consulenti del lavoro (Centro Studi dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo, parere del 28 maggio 2010). Senza questo scomputo la stessa somma sarebbe tassata due volte: come assegno dall’INPS e come retribuzione dal datore.

Esempio di calcolo IRPEF senza lo scomputo

Un dipendente con retribuzione imponibile di 24.000 euro annui e un assegno ordinario di invalidità di 1.000 euro lordi mensili per 13 mensilità non subisce la riduzione della Tabella G, perché il reddito da lavoro è inferiore a quattro volte il minimo. Subisce invece la trattenuta in busta paga: il 50% dei 388,15 euro che eccedono il minimo vale 194,07 euro al mese, cioè 7,46 euro al giorno su 26 giorni retribuiti, per un totale annuo di 2.327,52 euro su 12 mesi.

Voce Trattenuta scomputata Trattenuta non scomputata
Retribuzione imponibile 21.672,48 euro 24.000,00 euro
Assegno ordinario di invalidità 13.000,00 euro 13.000,00 euro
Reddito complessivo 34.672,48 euro 37.000,00 euro
IRPEF lorda 2026 8.641,92 euro 9.410,00 euro

La differenza è di 768,08 euro l’anno, pari alla trattenuta annua moltiplicata per l’aliquota del 33% che la L. n. 199/2025 applica dal 2026 ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. I valori sono di imposta lorda, prima di detrazioni e addizionali; l’ipotesi di 26 giorni retribuiti per 12 mesi semplifica un calcolo che nel cedolino segue l’importo giornaliero indicato dall’INPS nel certificato di pensione. Con il calcolo IRPEF online si ripete il confronto sul proprio reddito, inserendo lo stipendio con e senza la trattenuta annua.

Verifiche su cedolino, CU e 730

Nel suo caso la quota trattenuta non genera IRPEF aggiuntiva se il datore la sottrae dall’imponibile fiscale del cedolino. La verifica richiede tre controlli:

  • nel cedolino, la trattenuta per pensione deve ridurre l’imponibile IRPEF del mese, e non comparire soltanto come sottrazione dal netto;
  • nella Certificazione Unica del datore, il reddito di lavoro dipendente deve risultare già diminuito delle trattenute versate all’INPS nell’anno;
  • nel 730, il reddito complessivo deve corrispondere alla somma dell’assegno certificato dall’INPS e dello stipendio al netto delle trattenute.

Se la trattenuta risulta tassata anche come stipendio, la correzione spetta al datore di lavoro che, come sostituto d’imposta, rettifica la Certificazione Unica e opera il conguaglio; la dichiarazione dei redditi va poi presentata sulla base della certificazione corretta, con l’assistenza di un CAF o di un professionista.

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