L’INPS chiude la partita sulle prestazioni collegate al reddito pagate in via provvisoria ai pensionati che non hanno inviato il RED 2021 e passa alla fase del recupero della quattordicesima, con una trattenuta sull’assegno che parte da agosto e prosegue per due anni. Il prelievo si somma, per una parte dei pensionati, alla trattenuta cautelare applicata in questi stessi giorni a chi non ha risposto all’ultima campagna di verifica dei redditi, con regole e conseguenze diverse dalle prime.
In sintesi:
- il messaggio INPS 29 luglio 2026, n. 2514 dispone il recupero delle somme revocate per l’anno reddito 2021;
- la quattordicesima revocata viene recuperata in 24 rate mensili dalla pensione di agosto 2026;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro viene recuperato in 12 rate mensili dalla stessa mensilità;
- la revoca riguarda chi non ha presentato la dichiarazione reddituale entro il 19 settembre 2025;
- il provvedimento è notificato con raccomandata.
Recupero quattordicesima revocata dalla pensione di agosto
Le regole della pensione sospesa senza RED valgono per l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, l’assegno sociale, la quattordicesima e lo stesso importo aggiuntivo, cioè per l’intera area in cui il diritto dipende da una soglia che l’INPS deve poter verificare.
Il prossimo recupero scatta con la mensilità di agosto 2026 e riguarda i titolari di pensione della Gestione privata integrata ai quali la somma aggiuntiva era stata pagata in via provvisoria sull’anno reddito 2021. Con il messaggio 29 luglio 2026, n. 2514, l’INPS comunica di avere completato l’elaborazione della revoca definitiva e illustra le modalità di restituzione: 24 rate mensili per la quattordicesima di luglio e 12 rate mensili per l’importo aggiuntivo di 154,94 euro che accompagna la tredicesima di dicembre (previsto dall’articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000 previsto dall’articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000).
La trattenuta agisce sull’assegno lordo e riguarda una sola annualità del beneficio, quella riferita ai redditi del 2021, che l’Istituto può avere erogato a luglio 2021 oppure attribuito più tardi, nel corso del 2022.
All’origine della revoca c’è un obbligo dichiarativo rimasto senza risposta. La somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, spetta entro limiti di reddito che l’INPS verifica a consuntivo, e la verifica avviene sui dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione RED serve solo a chi non fa confluire nel 730 o nel modello Redditi tutti i redditi che incidono sulla prestazione: chi li dichiara integralmente al Fisco non deve comunicare nulla all’Istituto. La revoca colpisce quindi la platea per cui mancavano entrambe le fonti, e in questo caso le sole pensioni della Gestione privata integrata.
In assenza di dati, l’INPS non può accertare i requisiti e applica l’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009. Con il messaggio operativo 25 maggio 2026, n. 1718, l’Istituto aveva già disposto la revoca definitiva per le posizioni prive della dichiarazione al 19 settembre 2025, ultimo termine utile dopo la campagna di solleciti e la sospensione avviata nel luglio dell’anno precedente.
Importi revocati e trattenuta mensile sulle 24 rate
La rata mensile si ottiene dividendo per 24 la somma aggiuntiva percepita nel 2021, che variava da 336 a 655 euro secondo il reddito e l’anzianità contributiva. Nell’anno di riferimento il trattamento minimo mensile era fissato a 515,58 euro e la soglia di due volte il minimo a 13.405,08 euro, come indicato dall’INPS nel messaggio 24 giugno 2021, n. 2407. La tabella converte i sei importi nella trattenuta effettiva sull’assegno.
| Somma aggiuntiva revocata (anno reddito 2021) | Trattenuta mensile per 24 mesi |
|---|---|
| 437 euro, reddito fino a 1,5 volte il minimo e contribuzione fino a 15 anni (18 per gli autonomi) | 18,21 euro |
| 546 euro, reddito fino a 1,5 volte il minimo e contribuzione tra 15 e 25 anni (tra 18 e 28 per gli autonomi) | 22,75 euro |
| 655 euro, reddito fino a 1,5 volte il minimo e contribuzione oltre 25 anni (oltre 28 per gli autonomi) | 27,29 euro |
| 336 euro, reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo e contribuzione fino a 15 anni (18 per gli autonomi) | 14,00 euro |
| 420 euro, reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo e contribuzione tra 15 e 25 anni (tra 18 e 28 per gli autonomi) | 17,50 euro |
| 504 euro, reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo e contribuzione oltre 25 anni (oltre 28 per gli autonomi) | 21,00 euro |
Chi si è visto revocare anche l’importo aggiuntivo subisce due prelievi sovrapposti, perché i 154,94 euro si recuperano in 12 rate da 12,91 euro ciascuna. Nei primi dodici mesi la trattenuta complessiva oscilla quindi tra 26,91 e 40,20 euro al mese, per scendere alla sola quota della quattordicesima nel secondo anno. I valori vanno letti come riferimento: l’importo effettivamente erogato nel 2021 poteva essere ridotto in dodicesimi, per chi aveva compiuto 64 anni in corso d’anno, oppure limitato dalla clausola di salvaguardia per i redditi appena sopra soglia, e la cifra esatta è quella indicata nella comunicazione ricevuta.
Due trattenute diverse sullo stesso cedolino della pensione
Sul cedolino di agosto possono comparire due voci di segno diverso che è bene non confondere. La prima è il recupero disposto con il messaggio n. 2514, definitivo e non sanabile, perché la revoca sull’anno reddito 2021 si è già perfezionata. La seconda è una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo di luglio 2026, applicata sui ratei di agosto e settembre a chi non ha comunicato i redditi del 2022, e identificata dalla dicitura “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La differenza è sostanziale, perché il 5% è una misura cautelare e non una restituzione. L’INPS lo precisa nel messaggio 17 luglio 2026, n. 2394: la trattenuta accompagna la sospensione della prestazione e rientra appena la posizione viene sanata, mentre le somme già trattenute per il recupero del 2021 non tornano indietro. Sul trattamento minimo 2026, pari a 611,85 euro mensili, il prelievo cautelare vale poco più di 30 euro al mese per due mensilità; sommato alla rata del recupero, spiega assegni di agosto sensibilmente più bassi del previsto.
Raccomandata INPS come notifica, termini del ricorso
La raccomandata inviata ai pensionati coinvolti ha valore di notifica del provvedimento di revoca e delle modalità di recupero, come indicato nel messaggio n. 2514, e da quel momento decorrono i termini per contestarlo. Contro i provvedimenti in materia di pensioni e di recupero di indebiti l’ordinamento ammette il ricorso amministrativo al comitato competente, da presentare in linea generale entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’atto impugnato. Chi non conserva la busta con la data di consegna perde il riferimento che serve a calcolare la scadenza.
Prima di decidere se contestare occorre un controllo dei numeri sulla propria posizione. Sono tre le verifiche che chiudono la questione:
- il totale indicato nella comunicazione, che va confrontato con la somma effettivamente incassata nel cedolino di luglio 2021 o in quello di dicembre;
- il numero delle rate e la decorrenza, che devono corrispondere a quanto disposto per la prestazione revocata;
- la presenza di una dichiarazione reddituale trasmessa entro il 19 settembre 2025 e non acquisita, unico elemento che rende il recupero contestabile nel merito.
Redditi 2022 con RED entro il 15 settembre
Il 15 settembre 2026 è il termine ultimo per evitare che la stessa vicenda si ripeta sull’anno reddito 2022. Per i pensionati residenti in Italia che non hanno risposto alla campagna RED 2023, chiusa il 31 marzo 2025, l’INPS ha avviato la fase di sospensione e ha fissato quella data per la presentazione della domanda di ricostituzione reddituale per sospensione. Decorso il termine, l’Istituto procede alla revoca definitiva delle prestazioni riferite al 2022 e al recupero delle somme risultate non dovute, con lo stesso meccanismo che oggi colpisce la quattordicesima del 2021.
I titolari di pensioni di importo mensile fino a 100 euro sono esclusi dal prelievo del 5% e restano comunque soggetti alla revoca, perché l’esonero riguarda la sola misura cautelare e non l’obbligo di comunicare i redditi.