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Clausole vessatorie nei contratti online solo con firma elettronica

di Teresa Barone

27 Luglio 2026 12:11

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L'ordinanza di Cassazione 20945/2026 esclude la spunta della casella nei contratti tra imprese, codice OTP standard minimo per l'approvazione

Per approvare le clausole vessatorie di un contratto concluso online tra imprese serve una firma elettronica riferita alla singola clausola, anche nella forma più leggera del codice OTP ricevuto via SMS o e-mail. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 (Pres. Frasca, Rel. Saija), che esclude la spunta della casella dalle modalità idonee a soddisfare l’art. 1341, comma 2, del Codice civile. La vicenda nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto su una piattaforma touch point, con la clausola sul foro esclusivo approvata mediante doppio flag.

In sintesi:

  • l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 estende ai contratti telematici le ordinarie regole sulla conclusione del contratto;
  • la firma ammessa è quella definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014, il cosiddetto eIDAS;
  • per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 del Codice civile occorre la firma digitale o elettronica qualificata;
  • la Corte richiama la propria pronuncia n. 9413/2021 sull’idoneità della firma elettronica a soddisfare il requisito della forma scritta;
  • il contratto conserva piena validità e a essere priva di effetti è la sola clausola vessatoria non approvata.

Art. 1341 del Codice civile applicato ai contratti telematici

L’obbligo di approvazione specifica per iscritto delle clausole onerose vale anche quando l’accordo si perfeziona su una piattaforma web. La Cassazione arriva a questa conclusione attraverso l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, secondo cui le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltra il proprio ordine per via telematica. Il regime della doppia sottoscrizione previsto per i moduli e i formulari cartacei si trasferisce quindi senza sconti ai contratti online, perché il cambio di supporto non incide sulla natura del requisito.

La ragione della decisione riguarda due profili distinti. Il doppio flag, descritto dalla Corte come il riempimento con un click della casella corrispondente al bene o al servizio richiesto, non dimostra l’imputabilità dell’atto al contraente e non prova che il consenso alla clausola sia stato prestato in modo consapevole. Mancano cioè sia l’aggancio a un soggetto identificabile sia l’evidenza di una scelta separata rispetto all’adesione complessiva alle condizioni generali.

Firma elettronica semplice, standard minimo per clausole vessatorie

Per i contratti che non richiedono la forma scritta a pena di nullità basta la firma elettronica semplice, senza necessità di firma avanzata o qualificata. La Corte indica come esempio l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP, cioè una one time password inviata al firmatario via SMS o e-mail. Ciò che conta è che esista un dato di autenticazione e che sia riferibile all’approvazione di quella specifica clausola, non all’intero percorso di acquisto.

Una firma elettronica avanzata o qualificata garantisce la connessione univoca al firmatario ed è creata con mezzi sui quali il firmatario conserva un controllo esclusivo, mentre la firma leggera si limita ad allegare o connettere logicamente dati elettronici usati come metodo di autenticazione informatica. La spunta, priva di qualsiasi dato di questo genere, si colloca al di fuori di entrambe le categorie.

Clausole di condizioni generali esposte a inefficacia

Le clausole colpite sono quelle elencate dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, che nei contratti B2B online ricorrono con grande frequenza. Nel caso deciso dalla Cassazione si trattava della clausola sul foro convenzionale esclusivo, la cui inefficacia ha riaperto la questione della competenza territoriale. Le tipologie che gli operatori digitali dovrebbero passare in rassegna sono:

  • le limitazioni di responsabilità a favore di chi predispone il modulo;
  • le facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione;
  • le decadenze, le limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e le restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
  • la tacita proroga o il rinnovo automatico del contratto;
  • le clausole compromissorie e le deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

L’effetto della pronuncia si ferma alla singola pattuizione. L’inefficacia della clausola vessatoria non travolge l’accordo, che continua a produrre effetti per tutto il resto, e non incide sulla conclusione del contratto avvenuta con il click. Quello che salta è il presidio su cui il predisponente contava nel momento in cui si apre il contenzioso.

Quale firma è richiesta per ogni contratto e controparte

Il livello di firma necessario cambia secondo la natura dell’accordo e la qualità della controparte. Lo schema seguente riassume i quattro scenari ricorrenti per chi vende beni o servizi attraverso una piattaforma.

Situazione Firma necessaria ed effetto sulla clausola
Contratto tra professionisti non soggetto a forma scritta ad substantiam Firma elettronica semplice riferita alla singola clausola, per esempio OTP via SMS o e-mail; in sua assenza la clausola è priva di effetti ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.
Contratto rientrante nell’elenco dell’art. 1350 del Codice civile Firma digitale o firma elettronica qualificata; la firma leggera non soddisfa il requisito di forma prescritto a pena di nullità
Contratto con un consumatore La vessatorietà si valuta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo; l’approvazione specifica non equivale a trattativa individuale e non esclude la nullità di protezione dell’art. 36
Adesione raccolta con flag o doppio flag senza dato di autenticazione Nessuna approvazione specifica valida; il contratto è efficace nel suo complesso e la clausola onerosa è inopponibile all’aderente

Adeguamento del flusso di sottoscrizione online

Chi raccoglie adesioni tramite una piattaforma dovrebbe intervenire sull’architettura del percorso contrattuale, non sulla sola formulazione delle condizioni generali. La Cassazione indica al prestatore del servizio l’onere di predisporre nel proprio sito uno spazio dedicato che consenta al firmatario di approvare specificamente la clausola. Gli interventi da mettere in agenda sono:

  • isolare le clausole dell’art. 1341, comma 2, in una schermata distinta rispetto all’accettazione generale delle condizioni;
  • associare a quella schermata un sistema di autenticazione, con OTP inviato via SMS o e-mail oppure con credenziali riconducibili al firmatario;
  • conservare l’evidenza della firma, con data, ora, canale di invio e riferimento alla clausola approvata, a fini probatori;
  • verificare quali contratti del catalogo rientrino nell’art. 1350 del Codice civile e riservare a questi la firma qualificata o digitale;
  • separare i flussi rivolti alle imprese da quelli rivolti ai consumatori, ai quali si applica una disciplina differente.

Contratti già conclusi con il doppio flag

Gli accordi sottoscritti prima della pronuncia conservano la loro efficacia complessiva e il problema si manifesta solo quando il predisponente prova a far valere una clausola onerosa. La clausola sul foro esclusivo è l’ipotesi più esposta, perché la sua inefficacia sposta il giudizio davanti al giudice del luogo indicato dalle regole ordinarie di competenza, con costi e tempi diversi da quelli messi in conto. Lo stesso vale per le limitazioni di responsabilità invocate in sede di contestazione.

Per i rapporti di durata già in corso la strada praticabile è la nuova sottoscrizione in via prudenziale delle sole clausole onerose, attraverso il flusso di firma adeguato. L’alternativa consiste nel prendere atto che quelle pattuizioni non sono azionabili e nel valutarne l’impatto sul contenzioso potenziale, cominciando dai contratti di importo maggiore e da quelli con controparti in ritardo nei pagamenti.

Il confine con contratti B2C e Codice del consumo

La pronuncia riguarda un rapporto tra professionisti e non si trasferisce come tale alla vendita ai consumatori, dove opera un impianto differente. Nei contratti B2C la vessatorietà si accerta secondo gli artt. 33 e 34 del Codice del consumo e l’art. 34, comma 4, esclude il carattere vessatorio soltanto per le clausole oggetto di trattativa individuale, che è cosa diversa dall’approvazione specifica per iscritto. L’art. 34, comma 5, addossa poi al professionista l’onere di provare la trattativa quando il contratto si conclude mediante moduli o formulari.

Aggiungere una firma OTP a un percorso di acquisto rivolto ai consumatori quindi non mette al riparo dalla nullità di protezione prevista dall’art. 36 del Codice del consumo, che opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio dal giudice. Per gli e-commerce che vendono a privati gli obblighi più stringenti arrivano da un’altra direzione, a partire dal pulsante di recesso online introdotto dall’art. 54-bis del Codice del consumo. Le piattaforme che operano su entrambi i fronti hanno bisogno di due flussi distinti, tarati su regimi che non coincidono.