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Le Dogane potranno usare le fatture elettroniche per i controlli fiscali

di Teresa Barone

30 Giugno 2026 11:02

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Con l'articolo 25 del correttivo Omnibus, i file XML del Sistema di Interscambio sono ammessi all'analisi del rischio doganale, oltre ai controlli sulle accise

Il decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, allarga l’uso dei dati delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con l’articolo 25, i file XML transitati dal Sistema di Interscambio potranno servire all’ADM per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza, oltre alla vigilanza sulle accise già prevista. Il fine dichiarato è incrociare la fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per controlli più mirati e un’analisi del rischio di tipo predittivo.

In sintesi:

  • l’articolo 25 del decreto Omnibus modifica l’articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 sull’utilizzo dei file delle fatture elettroniche;
  • l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà impiegare quei dati per l’analisi del rischio e i controlli fiscali e doganali, oltre alle accise;
  • il testo è in esame preliminare e attende i pareri delle Commissioni parlamentari, con il coordinamento recepito nel Testo Unico IVA efficace dal 1° gennaio 2027.

Uso delle fatture elettroniche alle Dogane

L’articolo 25 del decreto Omnibus consente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e i controlli ai fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. Finora quegli stessi file erano impiegabili dall’ADM per la vigilanza e il controllo in materia di accise. La modifica interviene sull’articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 e riguarda un patrimonio informativo memorizzato fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Controlli fiscali e doganali con i dati SdI

L’estensione integra i dati della fatturazione elettronica con le banche dati doganali, per attivare un’analisi del rischio di tipo predittivo e controlli mirati sulle anomalie. L’incrocio interessa soprattutto le filiere a forte rischio di frode sulle accise, a partire dalla distribuzione dei carburanti, dove il confronto tra fatture, movimentazioni e versamenti è al centro dell’attività di verifica. Per l’ADM significa leggere in un unico flusso ciò che prima arrivava da archivi separati, con controlli incrociati più rapidi.

Informazioni condivise tra Fisco, Dogane e Riscossione

I dati del Sistema di Interscambio sono da tempo condivisi tra più amministrazioni: la Guardia di Finanza per la polizia economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e l’ADM per la vigilanza sulle accise. La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha esteso i dati delle fatture elettroniche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo dei crediti. Il correttivo Omnibus aggiunge ora un tassello, ampliando le finalità con cui le Dogane possono usare lo stesso bacino informativo.

Più controlli e meno richieste alle imprese

Per le imprese il primo effetto sono controlli incrociati più estesi, che mettono a confronto le fatture elettroniche con le dichiarazioni doganali e con i dati su importazioni ed esportazioni. Il secondo, di segno opposto, è la possibile riduzione delle richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, con tempi più rapidi sulle verifiche. Sul piano pratico, la coerenza dei dati trasmessi al Sistema di Interscambio diventa la prima linea di difesa: eventuali disallineamenti tra fatture, accise e operazioni doganali emergono prima e in modo automatico.

Decorrenza nel Testo Unico IVA

Il decreto ha superato solo il primo esame del Governo: l’approvazione del 10 giugno 2026 è in esame preliminare e il testo prosegue con i pareri delle Commissioni parlamentari, prima dell’esame definitivo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per esigenze di coordinamento, la stessa modifica è recepita nel Testo Unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni vanno verificate sul testo definitivo, che può differire dalla versione approvata in via preliminare.