Le operazioni straordinarie degli studi professionali, al pari di quelle delle imprese, sono fiscalmente neutre. La disposizione, introdotta dalla riforma del reddito di lavoro autonomo del 2024, vale anche per la trasformazione dello studio in società tra professionisti nella forma della srl. Ed è compatibile con l’aggiornamento del valore fiscale delle partecipazioni, reso più oneroso dalla manovra 2026. Lo chiarisce un interpello dell’Agenzia delle Entrate, n. 123/2026, che parte da un caso particolare.
In sintesi:
- la trasformazione di uno studio associato in società tra professionisti è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR;
- il valore delle quote rideterminato con l’imposta sostitutiva del 21% (articolo 5, legge 448/2001) si trasferisce alle quote della srl;
- l’imposta sostitutiva si versa entro il 30 novembre 2026, sul valore di perizia al 1° gennaio 2026;
- neutralità fiscale e rivalutazione delle partecipazioni sono compatibili, come chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate 123/2026.
Da studio associato a Società tra Professionisti
Nel caso trattato dall’interpello sottoposto al parere AdE, uno studio associato di commercialisti ha deliberato la propria trasformazione in società tra professionisti, scegliendo la forma giuridica della srl. L’operazione segna il passaggio da associazione professionale a società di capitali, con effetti nel 2026.
Rideterminazione quote con imposta sostitutiva al 21%
Contemporaneamente, due soci vogliono rideterminare le proprie quote di partecipazione con l’opzione prevista dall’articolo 5, comma 1, legge 448/2001. L’operazione aggiorna il valore fiscale delle quote, in base al quale si calcolano le plusvalenze, allineandolo al valore di perizia al 1° gennaio 2026, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre 2026.
Il quesito riguarda la possibilità che questo valore rideterminato sia assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto delle quote della srl.
La neutralità fiscale conserva il valore rivalutato delle quote
La risposta delle Entrate è positiva, in forza della neutralità fiscale delle operazioni straordinarie. La norma di riferimento è l’articolo 177-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, “Operazioni straordinarie e attività professionali”, introdotto dall’articolo 5 del dlgs 192/2024, che sancisce la neutralità delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle relative al passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
Queste operazioni avvengono senza generare un diverso costo fiscale. La regola, chiarisce l’interpello, vale anche quando sia intervenuta una rivalutazione delle partecipazioni: il valore rideterminato si trasferisce alle quote della srl, sterilizzando la plusvalenza in caso di cessione futura.