NASpI e APE Sociale dopo dimissioni PA e contratto a termine nel privato

Risposta di Barbara Weisz

18 Giugno 2026 08:30

Giuseppe chiede:

Fra qualche mese darò le dimissioni, dopo 31 anni di servizio presso una pubblica amministrazione. Ho avuto una proposta di un contratto a tempo determinato nel settore privato, per 6 mesi, forse prorogabile. Vorrei sapere, se alla scadenza del contratto a tempo determinato, i 18 mesi di contribuzione, maturati nei 36 mesi precedenti presso la pubblica amministrazione dalla quale darò le dimissioni, rappresentano un requisito valido per far domanda di APE. Avrò inoltre diritto alla NASpI?

Alla scadenza del contratto a termine nel privato lei matura il diritto alla NASpI, e i 18 mesi di lavoro svolti nella pubblica amministrazione sono validi anche per l’APE Sociale, sodisfando la condizione richiesta oltre al requisito contributivo. Si tratta di due prestazioni con regole proprie e percorsi distinti, secondo una sequenza precisa: prima si ottiene la NASpI legata al contratto nel privato e poi, una volta esaurita, l’APE Sociale con i requisiti di lavoro dipendente.

NASpI dopo il contratto a termine nel privato

La NASpI è riservata ai lavoratori del settore privato (art. 2 del DLgs 22/2015), dunque i dipendenti pubblici a tempo indeterminato ne sono esclusi . Il suo contratto a termine nel privato, cessando per scadenza, le determina una disoccupazione involontaria e le fa maturare un diritto autonomo alla NASpI, fondato sui soli contributi del datore di lavoro privato. Il requisito di base è di 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, e con sei mesi di lavoro, circa 26 settimane, lei è ampiamente oltre la soglia.

Dal 2025 chi si dimette da un rapporto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria deve avere almeno 13 settimane di contribuzione maturate dopo le dimissioni (art. 1, comma 171, della legge 207/2024; circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025). La regola la riguarda, perché lei lascia un impiego pubblico a tempo indeterminato; il requisito è comunque soddisfatto, dato che i sei mesi nel privato successivi alle dimissioni valgono circa 26 settimane, oltre il doppio del minimo.

APE Sociale con 18 mesi maturati nella PA

I suoi 18 mesi valgono anche se maturati nella PA perché la legge non distingue tra settore pubblico e privato. I 18 mesi nei 36 precedenti non sono il requisito contributivo dell’APE Sociale ma sono condizione di accesso prevista per il disoccupato a seguito di scadenza di un contratto a termine. Nel suo caso, il termine che conta è la scadenza del contratto privato, e nei 36 mesi precedenti lei somma il lavoro pubblico e quello privato ben oltre i 18 mesi richiesti.

L’APE Sociale, prorogata fino al 31 dicembre dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), richiede almeno 63 anni e 5 mesi di età, un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (che lei con 31 anni di servizio possiede) e l’aver concluso integralmente la NASpI.

Prima la NASpI e poi l’APE Sociale

I due trattamenti seguono una sequenza: prima percepisce ed esaurisce la NASpI, la cui durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione e che, con sei mesi di lavoro, vale circa tre mesi di indennità; poi, conclusa la NASpI e raggiunti i 63 anni e 5 mesi, può presentare domanda per l’APE sociale. Se a quel punto non ha ancora l’età richiesta, dovrà attendere di maturarla, a condizione che la misura sia ancora prorogata, oggi confermata fino al 31 dicembre 2026.

Una precisazione sulla conclusione della NASpI come requisito per l’APE: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24950 del 2024, ha riconosciuto il diritto all’APE Sociale anche a chi non ha fruito della NASpI, purché in stato di disoccupazione; tuttavia l’INPS non ha ancora recepito quell’orientamento, e nella prassi la conclusione della NASpI continua a essere richiesta.

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