Ricostruzione pensione per causa di servizio: quando spetta quella privilegiata

Risposta di Anna Fabi

5 Ottobre 2026 08:35

Salvatore chiede:

Ho richiesto la ricostruzione della pensione per causa di servizio ma l’INPS ritiene la legge Fornero (Art 6 DL 202/2011) abbia eliminato la pensione privilegiata e le relative maggiorazioni. A me risulta che per le cause di servizio già conclamate prima del DL tutti i benefici rimangono invariati. È esatto?

La convinzione che i benefici legati a una causa di servizio riconosciuta prima della riforma Monti-Fornero siano rimasti invariati è esatta solo in parte. Per la pensione privilegiata conta infatti la data di cessazione dal servizio: il dipendente pubblico civile che ha lasciato l’impiego dopo l’abrogazione dell’istituto non ha diritto al trattamento, anche se l’infermità era già stata riconosciuta dipendente dal servizio.

La Corte costituzionale ha confermato questa lettura con una sentenza depositata quest’anno, che tutela soltanto chi aveva già lasciato il servizio quando la riforma è entrata in vigore o chi appartiene ai comparti esclusi dall’abrogazione.

Pensione privilegiata abrogata dalla riforma Fornero

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DL n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dal 6 dicembre 2011 sono abrogati per i dipendenti pubblici l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, ferma la tutela dell’assicurazione obbligatoria INAIL contro infortuni e malattie professionali. L’atto da indicare in un eventuale ricorso è il DL n. 201/2011, il decreto Salva Italia che all’art. 24 contiene anche la riforma Fornero delle pensioni: nella domanda compare per errore il numero 202.

Lo stesso comma prevede due deroghe. Il secondo periodo esclude dall’abrogazione il personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Il terzo periodo sottrae all’abrogazione tre tipi di procedimento: quelli in corso al 6 dicembre 2011, quelli per i quali a quella data non era ancora scaduto il termine per la domanda e quelli instaurabili d’ufficio per eventi anteriori. In pratica la vecchia disciplina sopravvive per militari, forze di polizia e vigili del fuoco; per i civili vale solo per le pratiche che a fine 2011 erano già avviate o avviabili.

Chi conserva la pensione privilegiata dopo il 6 dicembre 2011

Le tre salvaguardie previste per il personale civile presuppongono tutte che il dipendente fosse già cessato dal servizio al 6 dicembre 2011: è la lettura costante della Corte dei conti, fatta propria dalla Corte costituzionale nel 2026. La tabella riporta l’esito per ciascuna situazione alla data di entrata in vigore della riforma, con la norma di riferimento.

Situazione al 6 dicembre 2011 Pensione privilegiata
Personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico (art. 6, comma 1, secondo periodo, DL n. 201/2011) Spetta anche per cessazioni successive, con le regole del DPR n. 1092/1973
Dipendente civile già cessato, con domanda già presentata (art. 6, comma 1, terzo periodo, DL n. 201/2011) Spetta: il procedimento in corso tutela un diritto già acquisito
Dipendente civile già cessato, senza domanda ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione, dieci per il parkinsonismo (art. 169 DPR n. 1092/1973) Spettava con domanda tempestiva; il termine è scaduto al più tardi nel dicembre 2016, nel dicembre 2021 per il parkinsonismo
Dipendente civile cessato proprio per l’infermità riconosciuta dipendente da fatti di servizio (art. 167 DPR n. 1092/1973) Spetta: l’amministrazione la liquida d’ufficio
Dipendente civile ancora in servizio, con causa di servizio già riconosciuta (Corte costituzionale, sent. n. 37/2026) Non spetta, anche se la domanda è presentata entro cinque anni dal pensionamento
Personale civile del Ministero della Difesa, cessato dopo la riforma (Corte costituzionale, sent. n. 37/2026) Non spetta: senza mansioni militari il giudice contabile lo ha escluso dal comparto difesa

Sentenza 37/2026 sulla cessazione dal servizio

La Corte costituzionale (sent. n. 37/2026 del 23 marzo 2026) ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, che chiedeva di estendere la salvaguardia dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del DL n. 201/2011 a chi aveva la causa di servizio riconosciuta prima della riforma ed è andato in pensione dopo. I ricorrenti erano due ex dipendenti civili. Il primo lavorava all’Ispettorato nazionale del lavoro, aveva un’infermità di ottava categoria riconosciuta nel 2004 ed è andato in pensione a fine 2019. Il secondo era un dipendente del Ministero della Difesa, con infermità riconosciute tra il 2001 e il 2004, e ha presentato la domanda nell’agosto 2021. L’INPS aveva respinto entrambe le domande.

Per la Corte la pensione privilegiata è un trattamento di quiescenza, e il diritto sorge con la cessazione dal servizio: il riconoscimento del nesso tra infermità e servizio è solo uno dei due presupposti. Chi al 6 dicembre 2011 era ancora in servizio aveva quindi una semplice aspettativa. Estendere la salvaguardia anche a questi casi, osserva la sentenza, renderebbe incerta la platea degli aventi diritto e allungherebbe senza limite la transizione al nuovo regime.

La pronuncia richiama la giurisprudenza contabile consolidata, in particolare Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, sent. n. 125 del 17 maggio 2024, e sezione d’appello per la Regione siciliana, sent. n. 26 del 9 febbraio 2017. La legittimità dell’abrogazione era già stata affermata dalla Consulta con la sentenza n. 20/2018.

Pensione di inabilità e tutele per i cessati dopo il 2011

Il dipendente pubblico civile cessato dopo il 6 dicembre 2011 per un’infermità che impedisce qualsiasi lavoro può chiedere la pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995. Il requisito sanitario è l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, accertata in sede medico-legale. La norma aggiunge un’anzianità convenzionale fino ai limiti di età per il collocamento a riposo, entro un tetto massimo.

Il riconoscimento della causa di servizio ottenuto prima della riforma produce ancora effetti sul rapporto di lavoro in corso. Nel CCNL Funzioni Locali 2022-2024, per esempio, il comporto per causa di servizio dell’art. 29 si applica soltanto a chi ha ottenuto il riconoscimento prima del 6 dicembre 2011. Questi effetti riguardano il servizio attivo e non riaprono il diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Ricostruzione pensione per causa di servizio

Il diniego dell’INPS è conforme alla legge e alla giurisprudenza se lei è un dipendente civile ed ha lasciato il servizio dopo il 6 dicembre 2011. In questi casi la causa di servizio riconosciuta in precedenza non dà diritto alla ricostruzione della pensione come privilegiata, né alle maggiorazioni che ne derivano.

Sono soltanto tre le casistiche che, in questo scenario, le darebbero comunque diritto:

  • l’appartenenza a uno dei comparti esclusi dall’abrogazione (forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico), che rende il diniego contestabile;
  • la cessazione dal servizio anteriore al 6 dicembre 2011 con domanda di pensione privilegiata presentata entro cinque anni, che rende applicabile la vecchia disciplina;
  • la cessazione anteriore alla riforma disposta per l’infermità riconosciuta dipendente da fatti di servizio, che obbligava l’amministrazione a liquidare d’ufficio il trattamento.

Per stabilire in quale situazione si trova, servono tre documenti: il decreto di riconoscimento della causa di servizio, il provvedimento di collocamento a riposo con la data di cessazione e l’eventuale ricevuta della domanda di pensione privilegiata. Se una delle tre ipotesi è documentata, il diniego si impugna davanti alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, competente sulle pensioni dei dipendenti pubblici.

Senza questi presupposti, invece, dopo la sentenza n. 37/2026 i margini per un ricorso sono molto ridotti.

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