Tassazione sui redditi nel settore turistico: come cambia l’imponibile IRPEF

Risposta di Barbara Weisz

20 Maggio 2026 09:32

Paolo chiede:

L’importo del reddito da lavoro dipendente e quello da settore turistico con tassazione agevolata, optando invece per la tassazione ordinaria, si possono sommare tra loro portando l’imponibile sopra la soglia minima tassabile e generando di fatto IRPEF così da non perdere le spese detraibili e il trattamento integrativo? Oppure devono rimanere due imponibili separati?

Optando per la tassazione ordinaria sulle mance nel settore turistico e ristorazione, tali somme percepite a titolo di liberalità confluiscono nel reddito da lavoro dipendente e concorrono alla formazione dell’unico imponibile IRPEF. In questo modo gli incapienti possono accedere alle soglie minime per accedere al trattamento integrativo (a conguaglio nel 730 se non ricevute in busta paga) ed alle detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi

Tassazione agevolata sulle mance e opzione di rinuncia

Il meccanismo è quello previsto dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, comma 58), che ha introdotto la tassazione sostitutiva al 5% come regime di default, lasciando al lavoratore la facoltà di rinunciarvi con una dichiarazione scritta al datore di lavoro.

Il riferimento è alle mance percepite dai dipendenti di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, soggette, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro nel settore.

Se si rinuncia al regime agevolato, il sostituto d’imposta applica la tassazione IRPEF ordinaria per scaglioni sull’intero ammontare delle mance, così assorbite nell’imponibile complessivo da lavoro dipendente.

Effetti su detrazioni e trattamento integrativo

L’obiettivo che lei descrive è tecnicamente perseguibile. Una volta che le mance entrano nell’imponibile IRPEF ordinario, contribuiscono a generare un’imposta lorda più elevata, con due conseguenze pratiche:

  • le detrazioni fiscali (per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per spese sanitarie e altri oneri detraibili) trovano un’imposta lorda capiente da cui essere sottratte, cosa che non accade se l’imponibile IRPEF è troppo basso per generare imposta;
  • il trattamento integrativo — il cosiddetto bonus IRPEF da 100 euro mensili — spetta solo se l’imposta lorda supera la detrazione da lavoro dipendente spettante: portando le mance nell’imponibile IRPEF ordinario si può soddisfare questa condizione, che con la sola imposta sostitutiva al 5% potrebbe non essere raggiunta.

Ancora: con il regime agevolato le mance sono escluse dall’imponibile contributivo previdenziale e non concorrono al calcolo del trattamento di fine rapporto. Optando per la tassazione ordinaria, invece, queste somme rientrano nella retribuzione imponibile ai fini INPS e influiscono sul calcolo del TFR.

La convenienza della scelta dipende quindi dal confronto tra il risparmio fiscale derivante da detrazioni e trattamento integrativo e il maggiore costo previdenziale e contributivo.

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