Definitiva la franchigia del 5% sugli scostamenti nel collegamento tra POS e registratore telematico. L’articolo 33 del DLgs 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto, alleggerisce le sanzioni per gli esercenti quando emergono differenze contenute pagamenti elettronici e corrispettivi:
- la soglia di tolleranza si calcola sul numero delle transazioni elettroniche e comprende anche uno scostamento esattamente pari al 5%;
- entro questo limite sono escluse le sanzioni pecuniarie e accessorie richiamate dal D.Lgs. n. 148/2026;
Franchigia 5% per gli errori POS-RT
La sanzione viene esclusa quando la discrepanza non supera il 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati. È la soglia introdotta dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 148/2026.
La disposizione interviene sulle sanzioni per la trasmissione errata dei dati e recepisce le richieste avanzate durante l’iter del correttivo fiscale per evitare che errori e piccoli disallineamenti producano le conseguenze previste per irregolarità più ampie.
Può accadere, ad esempio, che un pagamento inizialmente indicato come effettuato in contanti venga poi saldato con carta oppure che un unico conto venga diviso fra più transazioni elettroniche. La franchigia interviene sulle conseguenze sanzionatorie di questi disallineamenti POS-RT, lasciando invariati gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Il 5% si calcola sulle transazioni
Il correttivo utilizza come riferimento il numero delle transazioni e non il valore in euro degli incassi. Il confronto avviene tra le operazioni con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi e i pagamenti elettronici effettivamente accettati.
La soglia del 5% produce quindi due effetti distinti:
| Scostamento tra transazioni | Effetto |
|---|---|
| fino al 5% compreso | si applica la franchigia e sono escluse le sanzioni richiamate dal D.Lgs. n. 148/2026 |
| oltre il 5% | la franchigia è esclusa e trova applicazione il regime sanzionatorio previsto per la violazione accertata |
Anche uno scostamento esattamente pari al 5% beneficia quindi della tutela, perché la disposizione utilizza la formula «non superiore al 5 per cento». La norma individua la soglia senza introdurre nell’articolo 33 una diversa formula di calcolo basata sull’ammontare degli incassi.
Le sanzioni escluse dalla franchigia
La soglia riguarda innanzitutto la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, prevista nelle fattispecie di trasmissione omessa, tardiva, incompleta o non veritiera dei dati richiamate dalla disciplina sui corrispettivi.
L’articolo 33 interviene sulle disposizioni del D.Lgs. n. 471/1997 e del D.Lgs. n. 173/2024, inserendo la stessa esclusione per le discrepanze entro il 5%. La protezione riguarda quindi gli scostamenti rilevati nel confronto fra le operazioni elettroniche registrate e quelle effettivamente accettate.
La tutela si estende anche alle sanzioni accessorie. La disciplina prevede la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o dell’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese quando vengono contestate quattro distinte violazioni degli obblighi sui corrispettivi, compiute in giorni diversi nell’arco di cinque anni. Se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera 50mila euro, la sospensione può durare da uno a sei mesi.
Per gli scostamenti POS-RT entro la soglia, il correttivo esclude anche queste conseguenze nelle fattispecie espressamente richiamate dalla nuova disposizione.
Quando la franchigia non si applica
La tolleranza del 5% riguarda una fattispecie circoscritta: la discrepanza tra il numero delle operazioni elettroniche registrate e quello dei pagamenti accettati. Gli altri obblighi previsti dalla disciplina POS-RT conservano la propria autonomia.
Restano quindi fuori dalla nuova tutela:
- gli scostamenti superiori al 5%, per i quali viene meno l’esclusione introdotta dal correttivo;
- il mancato collegamento tra POS e registratore telematico, soggetto a una specifica disciplina sanzionatoria;
- le eventuali violazioni fiscali autonome sulla memorizzazione, certificazione o trasmissione dei corrispettivi, da valutare secondo le rispettive disposizioni.
La franchigia rappresenta quindi una protezione dagli scostamenti contenuti fra i due flussi di dati. Le attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria previste dalla legge rimangono possibili anche in presenza di differenze comprese entro la soglia.
Collegamento POS-RT ancora obbligatorio
La disciplina sul collegamento POS-cassa, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e applicabile dal 1° gennaio 2026, prevede una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa associazione degli strumenti. Nessuna tolleranza per le inadempienze rispetto all’obbligo.
Il collegamento è di tipo logico attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate e consente di associare gli strumenti utilizzati per i pagamenti elettronici a quelli impiegati per memorizzare e trasmettere i corrispettivi. Non è quindi richiesto un collegamento fisico fra POS e registratore telematico.
Sono previsti esoneri dall’obbligo di collegamento POS-RT in specifiche situazioni, ad esempio per strumenti dedicati esclusivamente a operazioni che non richiedono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Gli esercenti possono verificare e aggiornare l’associazione utilizzando la procedura per collegare POS e registratore telematico disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il controllo dell’abbinamento conserva quindi la propria utilità anche dopo l’introduzione della franchigia del 5%.