Referendum giustizia: italiani al voto su elezione e sorteggio CSM

di Barbara Weisz

Pubblicato 11 Marzo 2026
Aggiornato 18:59

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La Riforma della Giustizia sottoposta a referendum introduce il sorteggio per l'elezioni dei nuovi organismi di autogoverno della magistratura con carriere separate.

Tra le modifiche che il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla Riforma della Giustizia porta al voto degli italiani, quella sul meccanismo di selezione dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura è forse la meno discussa nel dibattito pubblico, ma non per questo la meno rilevante. La riforma sostituisce l’elezione diretta con il sorteggio — sia per i membri togati sia per quelli laici — nei due nuovi CSM e nell’Alta Corte Disciplinare. In questo articolo analizziamo come funzionerebbe il nuovo meccanismo, chi verrebbe estratto, da quali liste e con quali vincoli.

Il quesito sull’elezione degli organi di autogoverno

Partiamo dal quesito referendario che gli elettori troveranno sulla scheda:

approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

I membri di diritto

Il nuovo meccanismo è stabilito dalle modifiche agli articoli 104 e 105. Entrambi i CSM giudicante e requirente, in base alla riforma, sono presieduti dal Presidente della Repubblica. E hanno ciascuno un membro di diritto: il primo presidente della Corte di Cassazione fa parte di diritto del CSM giudicante, il procuratore generale della Corte di Cassazione del CSM requirente. Attualmente, entrambi fanno parte di diritto del CSM.

Il nuovo sorteggio per i due CSM

Gli altri componenti resterebbo per due terzi togati, ovvero magistrati, e per un terzolaici“, ovvero professori ordinari di università in materie giuridiche oppure avvocati con almeno 15 anni di servizio. Cambierebbe però il meccanismo di elezioni. Attualmente, i due terzi di membri togati sono eletti dai magistrati ordinari, mentre i laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune.

La riforma, invece, propone di istituire il sorteggio sia per i membri togati sia per i membri laici.  I magistrati sarebbero estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e i requirenti. Sarebbe poi una legge ordinaria a stabilire quali requisiti possedere per i membri togati ricompresi nell’estrazione.

I membri laici sarebbero sorteggiati da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di servizio che viene predisposto tramite elezione dal Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento. In pratica, se passasse la riforma, deputati e senatori eleggerebbero i membri che fanno parte della lista oggetto di sorteggio. Ciascun Consiglio eleggerebbe il proprio vicepresidente tra i componenti laici, come oggi avviene per il CSM.

Vediamo in tabella come cambia il testo dell’articolo 104 della Costituzione con la Riforma.

Come cambierebbe l’articolo 104 della Costituzione

Articolo 104 vigente Articolo 104 modificato dalla Riforma
1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. 1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
2) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. 2) Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
3) Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. 3) Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
4) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. 4) Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
5) Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. 5) Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
6) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 6) I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
7) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. 7) I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

I poteri dei due nuovi CSM

I due nuovi Csm avrebbero, rispettivamente in relazione ai magistrati che rappresentano, i seguenti poteri: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Sono in pratica gli stessi poteri che ha adesso il Csm, tranne uno: quello disciplinare, demandato a un terzo nuovo organismo.

L’Alta Corte Disciplinare

Questa suddivisione delle responsabilità è stabilita dall’articolo 105, che introduce poi l’Alta Corte Disciplinare, anch’essa formata con il meccanismo del sorteggio. Sarebbe composta da 15 membri, nove togati e sei laici. Tre dei membri laici vengono nominati dal presidente della Repubblica, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Altri tre sono estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti eletti dal Parlamento in seduta comune.

Anche i nove membri togati sono estratti a sorte: qui c’è uno squilibrio fra magistrati giudicanti, che sono sei, e magistrati inquirenti, che sono tre. Il sorteggio avviene fra appartenenti alle rispettive categorie che devono avere le seguenti caratteristiche: essere o essere stati membri della Corte Cassazione, e avere almeno 20 anni di carriera giudiziaria.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i membri laici, nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte restano in carica quattro anni, l’incarico è incompatibile con quello di parlamentare (nazionale o europeo), consigliere regionale, membro del Governo, esercizio della professione di avvocato, e ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Attualmente, l’articolo 105 della Costituzione si limita a stabilire i poteri del Csm, La riformulazione, invece, lo rende molto più complesso, perchè appunto è questo l’articolo che introduce l’Alta Corte Disciplinare, stabilendone meccanismo elettivo, ruolo, regole di impugnabilità delle sentenze.

Come cambierebbe l’articolo 105 della Costituzione

Articolo 105 vigente Articolo 105 modificato dalla Riforma
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.L’Alta Corte è composta da quindici giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.