I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni ufficiali presso i seggi — come scrutatore, segretario o presidente di sezione — hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera durata delle operazioni elettorali senza alcuna decurtazione della retribuzione. La norma di riferimento è l’articolo 119 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, integrato dalla legge n. 53/1990: vale per elezioni politiche, amministrative e referendum, incluso il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Per i giorni festivi o non lavorativi trascorsi al seggio, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un riposo compensativo o una quota retributiva aggiuntiva.
- Chi ha diritto al permesso elettorale
- La documentazione da consegnare al datore di lavoro
- Giorni al seggio con retribuzione piena e divieto doppia prestazione
- Domenica e sabato, riposo compensativo o retribuzione extra
- Il permesso per il referendum 2026, giorno per giorno
- Lavoratori in cassa integrazione con diverso trattamento
Chi ha diritto al permesso elettorale
Il permesso elettorale spetta ai lavoratori dipendenti nominati o designati a svolgere incarichi ufficiali presso gli uffici elettorali di sezione. Il diritto si applica sia ai contratti a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, compresi i supplenti temporanei. Le figure tutelate dalla legge sono:
- presidente di seggio;
- segretario di seggio;
- scrutatore;
- rappresentante di lista o di gruppo di candidati;
- rappresentante dei promotori del referendum.
Il diritto non riguarda chi si limita a recarsi alle urne come elettore: in quel caso non sono previsti permessi specifici salvo eventuali facilitazioni per chi risiede in un comune diverso da quello di lavoro.
Il datore di lavoro non può in alcun caso opporsi alla richiesta di permesso. Prima di iniziare le operazioni, il lavoratore è tenuto a comunicare il proprio impegno esibendo il certificato di nomina o designazione ricevuto dal Comune o dall’autorità competente. La comunicazione può avvenire anche verbalmente, ma è sempre consigliabile la forma scritta per evitare contestazioni.
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La documentazione da consegnare al datore di lavoro
Al rientro, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro la documentazione che attesta i giorni e gli orari di presenza al seggio. I documenti variano in base al ruolo:
- per scrutatori e segretari, nomina del Comune o del presidente di seggio — se non consegnata in anticipo — e dichiarazione a cura del presidente con indicazione delle giornate di presenza e dell’orario di inizio e fine operazioni;
- per presidenti di seggio, decreto di nomina e attestazione controfirmata dal vicepresidente con l’orario di chiusura delle operazioni;
- per rappresentanti di lista, certificato firmato dal presidente di seggio che attesti lo svolgimento dell’incarico con orario di inizio e fine presenza.
La retribuzione per i giorni di assenza elettorale è interamente a carico del datore di lavoro — non interviene l’INPS — ed è soggetta a ritenute fiscali e contribuzione previdenziale ordinaria. Gli onorari riconosciuti dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni di seggio sono distinti e cumulabili con la normale retribuzione.
Giorni al seggio con retribuzione piena e divieto doppia prestazione
Le giornate trascorse al seggio che coincidono con il normale orario di lavoro sono considerate a tutti gli effetti giorni lavorati: il datore di lavoro corrisponde la normale retribuzione come se il dipendente avesse prestato la propria attività in azienda. Questo vale anche se l’attività al seggio copre solo una parte della giornata — in base alla sentenza della Cassazione n. 11830/2001, il diritto alla retribuzione è dovuto per l’intera giornata, calcolata come 1/26 della retribuzione mensile o secondo il diverso divisore contrattuale applicabile.
Un aspetto spesso trascurato: se il lavoratore è impegnato al seggio anche solo per alcune ore, il datore non può richiedere la prestazione lavorativa per le ore restanti della stessa giornata. Ad esempio, se il turno di lavoro è dalle 8 alle 14 e le operazioni al seggio iniziano alle 15, il datore non può pretendere la prestazione mattutina. L’intera giornata è considerata assenza giustificata e retribuita.
Se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre la mezzanotte — anche di poche ore — il lavoratore ha diritto all’intera giornata successiva di riposo retribuito. Nel caso del referendum 22-23 marzo 2026, questo potrebbe interessare il martedì 24 marzo per chi è impegnato nello spoglio.
Domenica e sabato, riposo compensativo o retribuzione extra
Per i giorni festivi o non lavorativi trascorsi al seggio, la legge prevede due alternative tra cui il lavoratore può scegliere — salvo diversa previsione del CCNL applicabile:
- una giornata di riposo compensativo, da fruire nel periodo immediatamente successivo alla chiusura delle operazioni elettorali, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 452/1991;
- una quota retributiva aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria mensile, equivalente al compenso di un’intera giornata lavorativa.
La domenica è di norma considerata giorno festivo. Il sabato rientra nei giorni non lavorativi per chi osserva la settimana corta su cinque giorni. Per chi lavora su sei giorni settimanali, il sabato è invece giorno lavorativo e dà diritto alla sola retribuzione ordinaria, senza compensativo aggiuntivo. I permessi elettorali maturano ferie regolarmente: i giorni di assenza per operazioni elettorali sono equiparati a giornate lavorate anche ai fini della maturazione delle ferie annuali.
Il permesso per il referendum 2026, giorno per giorno
Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 è la prima consultazione cui si applica il voto su due giornate introdotto dal DL 196/2025 — domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, poi scrutinio. La scansione delle operazioni per i lavoratori su settimana corta è la seguente:
- sabato 21 marzo, costituzione del seggio e operazioni preliminari — giorno non lavorativo per chi lavora su cinque giorni, con diritto a riposo compensativo o retribuzione aggiuntiva; giorno lavorativo retribuito per chi lavora su sei giorni;
- domenica 22 marzo, prima giornata di voto — giorno festivo per tutti, con diritto a riposo compensativo da fruire con immediatezza;
- lunedì 23 marzo, seconda giornata di voto e scrutinio — giorno lavorativo per la maggior parte dei lavoratori, gestito come assenza giustificata e retribuita;
- martedì 24 marzo, se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte, il lavoratore ha diritto all’intera giornata di riposo retribuito.
Per chi osserva la settimana corta, sabato e domenica danno diritto a due giornate di riposo compensativo. Per chi lavora il sabato, il compensativo spetta solo per la domenica. Gli onorari per scrutatori e presidenti di seggio sono stati aumentati del 15% rispetto agli importi base fissati dalla legge n. 70/1980: 130 euro al presidente di sezione e 104 euro agli scrutatori e al segretario, maggiorati del 15% per tutte le consultazioni del 2026.
Lavoratori in cassa integrazione con diverso trattamento
Fa eccezione il caso dei lavoratori in cassa integrazione guadagni al momento delle operazioni elettorali. Poiché le obbligazioni contrattuali risultano sospese, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcun compenso aggiuntivo — né per i giorni che sarebbero stati lavorativi, né per i giorni festivi o non lavorativi. Per il periodo trascorso al seggio, al lavoratore in CIG spetta esclusivamente il trattamento di integrazione salariale in corso, senza riposo compensativo né retribuzione aggiuntiva.